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Ordinanza — n. 49585/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49585/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49585/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAGLIARDI LUIGI nato a TORRE DI RUGGIERO il 01/01/1945 avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso dì Gagliardi Luigi e la memoria presentata in data 6 novembre 2023 con cui si insiste per l'accoglimento del ricorso OSSERVA Ritenuto che il motivo dì ricorso - con cui si censura la parte della decisione che non avrebbe dato conto della richiesta di acquisizione della documentazione prodotta in udienza all'esito del rinvio con cui questa Corte di legittimità aveva annullato la decisione affinché la Corte di appello rideterminasse la pena sulla base del reato ritenuto più grave - risulta manifestamente infondato tenuto conto che, da un canto, il ricorrente contesta la preclusa possibilità, in sede di rinvio, di valutare differentemente la gravità di un reato sul quale calcolare la pena base e, in seguito, l'aumento in merito ai reati satelliti (in tal senso la produzione da cui emergerebbe il conseguimento di pagamenti effettuati in favore della persona offesa Azzarito Giuseppe la cui rilevanza pare ex se eccentrica rispetto al tema demandato al Giudice del rinvio, tenuto conto che, in disparte ogni valutazione sul merito, tutti i delitti contestati vedono costui quale persona offesa), dall'altro, omette di confrontarsi con í limiti del rinvio che, avendo anche disposto l'accertamento definitivo della responsabilità in ordine a tutti ì reati e demandato alla Corte di appello la mera ridetermínazione della pena, non avrebbe ammesso alcuna ulteriore acquisizione tesa a diversamente apprezzare i delitti per come definitivamente accertati nei giudizi di merito, senza che residuasse la possibilità di poter effettuare una rivalutazione in ordine alla gravità degli stessi; rilevato che, in ordine alla quantificazione della pena per come quantificata dalla Corte di appello, neppure il ricorrente evidenzia vizio alcuno limitandosi a dedurre la mera omessa acquisizione di cui sopra; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 49585/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAGLIARDI LUIGI nato a TORRE DI RUGGIERO il 01/01/1945 avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso dì Gagliardi Luigi e la memoria presentata in data 6 novembre 2023 con cui si insiste per l'accoglimento del ricorso OSSERVA Ritenuto che il motivo dì ricorso - con cui si censura la parte della decisione che non avrebbe dato conto della richiesta di acquisizione della documentazione prodotta in udienza all'esito del rinvio con cui questa Corte di legittimità aveva annullato la decisione affinché la Corte di appello rideterminasse la pena sulla base del reato ritenuto più grave - risulta manifestamente infondato tenuto conto che, da un canto, il ricorrente contesta la preclusa possibilità, in sede di rinvio, di valutare differentemente la gravità di un reato sul quale calcolare la pena base e, in seguito, l'aumento in merito ai reati satelliti (in tal senso la produzione da cui emergerebbe il conseguimento di pagamenti effettuati in favore della persona offesa Azzarito Giuseppe la cui rilevanza pare ex se eccentrica rispetto al tema demandato al Giudice del rinvio, tenuto conto che, in disparte ogni valutazione sul merito, tutti i delitti contestati vedono costui quale persona offesa), dall'altro, omette di confrontarsi con í limiti del rinvio che, avendo anche disposto l'accertamento definitivo della responsabilità in ordine a tutti ì reati e demandato alla Corte di appello la mera ridetermínazione della pena, non avrebbe ammesso alcuna ulteriore acquisizione tesa a diversamente apprezzare i delitti per come definitivamente accertati nei giudizi di merito, senza che residuasse la possibilità di poter effettuare una rivalutazione in ordine alla gravità degli stessi; rilevato che, in ordine alla quantificazione della pena per come quantificata dalla Corte di appello, neppure il ricorrente evidenzia vizio alcuno limitandosi a dedurre la mera omessa acquisizione di cui sopra; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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documenti mancanti censura dell'apprezzamento delle prove soppressione di documenti ammende per infrazione procedurale prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria accesso ai documenti
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAGLIARDI LUIGI nato a TORRE DI RUGGIERO il 01/01/1945 avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso dì Gagliardi Luigi e la memoria presentata in data 6 novembre 2023 con cui si insiste per l'accoglimento del ricorso OSSERVA Ritenuto che il motivo dì ricorso - con cui si censura la parte della decisione che non avrebbe dato conto della richiesta di acquisizione della documentazione prodotta in udienza all'esito del rinvio con cui questa Corte di legittimità aveva annullato la decisione affinché la Corte di appello rideterminasse la pena sulla base del reato ritenuto più grave - risulta manifestamente infondato tenuto conto che, da un canto, il ricorrente contesta la preclusa possibilità, in sede di rinvio, di valutare differentemente la gravità di un reato sul quale calcolare la pena base e, in seguito, l'aumento in merito ai reati satelliti (in tal senso la produzione da cui emergerebbe il conseguimento di pagamenti effettuati in favore della persona offesa Azzarito Giuseppe la cui rilevanza pare ex se eccentrica rispetto al tema demandato al Giudice del rinvio, tenuto conto che, in disparte ogni valutazione sul merito, tutti i delitti contestati vedono costui quale persona offesa), dall'altro, omette di confrontarsi con í limiti del rinvio che, avendo anche disposto l'accertamento definitivo della responsabilità in ordine a tutti ì reati e demandato alla Corte di appello la mera ridetermínazione della pena, non avrebbe ammesso alcuna ulteriore acquisizione tesa a diversamente apprezzare i delitti per come definitivamente accertati nei giudizi di merito, senza che residuasse la possibilità di poter effettuare una rivalutazione in ordine alla gravità degli stessi; rilevato che, in ordine alla quantificazione della pena per come quantificata dalla Corte di appello, neppure il ricorrente evidenzia vizio alcuno limitandosi a dedurre la mera omessa acquisizione di cui sopra; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d