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Ordinanza — n. 49584/2023 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal against drug seizure, ruling confiscation of a knife was legally justified.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49584/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giovanni Lorusso's appeal against the preliminary judge's seizure order inadmissible. The lower court had confiscated a 12x7 cm object labeled a 'manicane' because it was used to commit the crime and suitable for further illicit activities. The appellate court rejected the argument that the object's name or dimensions were irrelevant, finding the appeal's criticism to be a generic and insufficiently specific lexical attack.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal challenging the confiscation of a tool used in a crime is inadmissible if it relies on a generic critique of the object's name or dimensions without providing specific arguments demonstrating its incompatibility with the alleged illicit activity.

Parole chiave

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confiscation of tools drug trafficking inadmissible appeal procedural admissibility specificity of argument oggetto pericoloso esplosivi e articoli pirotecnici abuso di materiali

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LORUSSO GIOVANNI nato a BARI il 25/12/1980 avverso la sentenza del 11/05/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; • -a visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Lorusso Giovanni OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si contesta la disposta confisca, insieme allo stupefacente, anche di una «mannaia 12X7"» è manifestamente infondato tenuto conto che il Tribunale, in merito al provvedimento ablativo con distruzione di quanto in sequestro ha evidenziato che lo stesso fosse stato utilizzato per commettere il reato e riutilizzabile per le medesime attività delittuose; che, invero, le dimensioni dell'oggetto (12 per 17 centimetri), a prescindere dal nome assegnato "mannaia" (in concreto evocativo di strumento eccentrico rispetto alla suddivisione in dosi della sostanza detenuta) depongono per una compatibilità dello stesso rispetto alla motivazione del Tribunale, dovendosi ritenere invece generica la censura rivolta nel motivo di ricorso che, di fatto, esaurendosi in una critica meramente lessicale, non argomenta con la necessaria specificità per quale motivo lo strumento, che si afferma essere stato utilizzato per la commissione del reato (lo stesso ricorso evidenzia che fosse nella busta con all'interno il materiale pertinenziale all'attività di spaccio), non fosse funzionale all'attività illecita contestata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso