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Ordinanza — n. 49583/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49583/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49583/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GRAZIA DAVIDE PAOLO nato a CATANIA il 26/11/1960 avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Di Grazia Davide Paolo OSSERVA Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso attraverso cui si formulano censure avverso la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la ritenuta recidiva risultano generici e riproduttivi di analoga censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha, quanto alla recidiva, valorizzato i precedenti penali quale sintomo della pericolosità (in tal senso anche la decisione di primo grado che ha posto l'accento su precedente specifico del 2009); che proprio tali precedenti hanno portato con motivazione adeguata la Corte di appello a ritenere che, in assenza di elementi positivi da valorizzare, deponesse negativamente la personalità dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 49583/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GRAZIA DAVIDE PAOLO nato a CATANIA il 26/11/1960 avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Di Grazia Davide Paolo OSSERVA Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso attraverso cui si formulano censure avverso la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la ritenuta recidiva risultano generici e riproduttivi di analoga censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha, quanto alla recidiva, valorizzato i precedenti penali quale sintomo della pericolosità (in tal senso anche la decisione di primo grado che ha posto l'accento su precedente specifico del 2009); che proprio tali precedenti hanno portato con motivazione adeguata la Corte di appello a ritenere che, in assenza di elementi positivi da valorizzare, deponesse negativamente la personalità dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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pericolo di reiterazione provvedimento di reinserimento procedura di ricusazione censure tardive precedenti penali rilevanti durata del successo d'integrazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GRAZIA DAVIDE PAOLO nato a CATANIA il 26/11/1960 avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Di Grazia Davide Paolo OSSERVA Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso attraverso cui si formulano censure avverso la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la ritenuta recidiva risultano generici e riproduttivi di analoga censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha, quanto alla recidiva, valorizzato i precedenti penali quale sintomo della pericolosità (in tal senso anche la decisione di primo grado che ha posto l'accento su precedente specifico del 2009); che proprio tali precedenti hanno portato con motivazione adeguata la Corte di appello a ritenere che, in assenza di elementi positivi da valorizzare, deponesse negativamente la personalità dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/