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Ordinanza — n. 49580/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49580/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49580/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PILATO FRANZO ORAZIO nato a CATANIA il 23/04/1966 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; t visti gli atti e la sentenza impugnata; • esaminato il ricorso Pilato Franzo Orazio; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui il ricorrente censura la ritenuta responsabilità con particolare riferimento all'attendibilità dei testi di accusa, persone offese del delitto di calunnia, è declinato in fatto e riproduttivo di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha escluso la sussistenza di motivi di astio da parte delle persone offese che, senza neppure costituirsi parti civili, si erano limitate a riferire in ordine alle falsità delle accuse loro rivolte, tenuto conto che le allegazioni meramente verbali del Pilato non trovavano alcun elemento esterno di conferma, compreso l'esame del teste Galletta Orazio (che avrebbe dovuto confermare la tesi del ricorrente), in merito al quale non veniva neppure formulata richiesta di rinnovazione istruttoria, salvo genericamente censurare in questa sede l'omessa escussione da parte della Corte di appello; ritenuto che il ricorrente, per mezzo dell'articolazione del relativo motivo tenta di accreditare una preclusa lettura alternativa delle emergenze fattuali che la decisione ha mostrato essere state correttamente interpretate laddove è stata messa in evidenza la ragione della querela calunniosa e la condotta non lineare del ricorrente che nella vicenda aveva inteso presentarsi ai suoi interlocutori quale avvocato Messir, evenienza non smentita dalla labiale pregressa conoscenza di costoro, smentita con valutazione in fatto ineccepibile dalla Corte di merito che, come già effettuato dal Tribunale, ha negato che le allegazioni offerte fossero significative; rilevato che anche con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche risulta esaustiva la motivazione resa dalla Corte di appello che ha rilevato l'assenza di elementi positivamente apprezzabili tenuto conto del fatto che durante tutta la vicenda processuale il ricorrente non aveva mostrato alcun segno di resipiscenza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 49580/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PILATO FRANZO ORAZIO nato a CATANIA il 23/04/1966 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; t visti gli atti e la sentenza impugnata; • esaminato il ricorso Pilato Franzo Orazio; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui il ricorrente censura la ritenuta responsabilità con particolare riferimento all'attendibilità dei testi di accusa, persone offese del delitto di calunnia, è declinato in fatto e riproduttivo di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha escluso la sussistenza di motivi di astio da parte delle persone offese che, senza neppure costituirsi parti civili, si erano limitate a riferire in ordine alle falsità delle accuse loro rivolte, tenuto conto che le allegazioni meramente verbali del Pilato non trovavano alcun elemento esterno di conferma, compreso l'esame del teste Galletta Orazio (che avrebbe dovuto confermare la tesi del ricorrente), in merito al quale non veniva neppure formulata richiesta di rinnovazione istruttoria, salvo genericamente censurare in questa sede l'omessa escussione da parte della Corte di appello; ritenuto che il ricorrente, per mezzo dell'articolazione del relativo motivo tenta di accreditare una preclusa lettura alternativa delle emergenze fattuali che la decisione ha mostrato essere state correttamente interpretate laddove è stata messa in evidenza la ragione della querela calunniosa e la condotta non lineare del ricorrente che nella vicenda aveva inteso presentarsi ai suoi interlocutori quale avvocato Messir, evenienza non smentita dalla labiale pregressa conoscenza di costoro, smentita con valutazione in fatto ineccepibile dalla Corte di merito che, come già effettuato dal Tribunale, ha negato che le allegazioni offerte fossero significative; rilevato che anche con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche risulta esaustiva la motivazione resa dalla Corte di appello che ha rilevato l'assenza di elementi positivamente apprezzabili tenuto conto del fatto che durante tutta la vicenda processuale il ricorrente non aveva mostrato alcun segno di resipiscenza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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falsa dichiarazione della parte inganno sull'identità procedura disciplinare degli avvocati mancanza di credibilità sviamento della giustizia rappresentanza senza poteri
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PILATO FRANZO ORAZIO nato a CATANIA il 23/04/1966 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; t visti gli atti e la sentenza impugnata; • esaminato il ricorso Pilato Franzo Orazio; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui il ricorrente censura la ritenuta responsabilità con particolare riferimento all'attendibilità dei testi di accusa, persone offese del delitto di calunnia, è declinato in fatto e riproduttivo di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha escluso la sussistenza di motivi di astio da parte delle persone offese che, senza neppure costituirsi parti civili, si erano limitate a riferire in ordine alle falsità delle accuse loro rivolte, tenuto conto che le allegazioni meramente verbali del Pilato non trovavano alcun elemento esterno di conferma, compreso l'esame del teste Galletta Orazio (che avrebbe dovuto confermare la tesi del ricorrente), in merito al quale non veniva neppure formulata richiesta di rinnovazione istruttoria, salvo genericamente censurare in questa sede l'omessa escussione da parte della Corte di appello; ritenuto che il ricorrente, per mezzo dell'articolazione del relativo motivo tenta di accreditare una preclusa lettura alternativa delle emergenze fattuali che la decisione ha mostrato essere state correttamente interpretate laddove è stata messa in evidenza la ragione della querela calunniosa e la condotta non lineare del ricorrente che nella vicenda aveva inteso presentarsi ai suoi interlocutori quale avvocato Messir, evenienza non smentita dalla labiale pregressa conoscenza di costoro, smentita con valutazione in fatto ineccepibile dalla Corte di merito che, come già effettuato dal Tribunale, ha negato che le allegazioni offerte fossero significative; rilevato che anche con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche risulta esaustiva la motivazione resa dalla Corte di appello che ha rilevato l'assenza di elementi positivamente apprezzabili tenuto conto del fatto che durante tutta la vicenda processuale il ricorrente non aveva mostrato alcun segno di resipiscenza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos