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Ordinanza — n. 49579/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49579/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49579/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHIAVINO ANTONIO nato a CATANIA il 06/12/1974 avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Schiavino Antonio OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deduce l'erronea qualificazione giuridica della condotta attribuita è manifestamente infondato oltre che generico nella parte in cui, da un canto, prospetta la sussunzione della condotta nella corrispondente ipotesi colposa di cui all'art. 335 cod. pen., d'altro canto, ipotizza l'eccentrica qualificazione ex art. 213 Codice della Strada, a fronte del sequestro operato su attrezzatura subacquea utilizzata per la pesca illegale; rilevato che l'ipotizzata qualificazione della condotta nell'ipotesi colposa non risulta oggetto di motivo di gravame; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 335 cod. pen; Ordinanza — n. 49579/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 335 cod. pen., d'altro canto, ipotizza l'eccentrica qualificazione ex art. 213 Codice della Strada, a fronte del sequestro operato su attrezzatura subacquea utilizzata per la pesca illegale; rilevato che l'ipotizzata qualificazione della condotta nell'ipotesi colposa non risulta oggetto di motivo di gravame; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione altri capi d'accusa permesso di promuovere un procedimento penale motivazione inadeguata delle censure costituzionali punibilità ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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art. 335 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHIAVINO ANTONIO nato a CATANIA il 06/12/1974 avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Schiavino Antonio OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deduce l'erronea qualificazione giuridica della condotta attribuita è manifestamente infondato oltre che generico nella parte in cui, da un canto, prospetta la sussunzione della condotta nella corrispondente ipotesi colposa di cui all'art. 335 cod. pen., d'altro canto, ipotizza l'eccentrica qualificazione ex art. 213 Codice della Strada, a fronte del sequestro operato su attrezzatura subacquea utilizzata per la pesca illegale; rilevato che l'ipotizzata qualificazione della condotta nell'ipotesi colposa non risulta oggetto di motivo di gravame; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/12/