Ordinanza — n. 49572/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONACIS LORENZO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 01/05/1994 avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Monacis Lorenzo OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si deducono vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge in ordine all'escluso uso personale dello stupefacente e al trattamento sanzionatorio criticando la dichiarazione di inammissibilità è generico in quanto privo di una effettiva censura nel confronti della sentenza impugnata che aveva spiegato le ragioni che portavano a ritenere eccentrico il contenuto del gravame rispetto alle ragioni della sentenza impugnata anche quanto a determinazione del trattamento sanzionatorio; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 49572/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONACIS LORENZO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 01/05/1994 avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Monacis Lorenzo OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si deducono vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge in ordine all'escluso uso personale dello stupefacente e al trattamento sanzionatorio criticando la dichiarazione di inammissibilità è generico in quanto privo di una effettiva censura nel confronti della sentenza impugnata che aveva spiegato le ragioni che portavano a ritenere eccentrico il contenuto del gravame rispetto alle ragioni della sentenza impugnata anche quanto a determinazione del trattamento sanzionatorio; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0