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Ordinanza — n. 49572/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49572/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49572/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONACIS LORENZO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 01/05/1994 avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Monacis Lorenzo OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si deducono vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge in ordine all'escluso uso personale dello stupefacente e al trattamento sanzionatorio criticando la dichiarazione di inammissibilità è generico in quanto privo di una effettiva censura nel confronti della sentenza impugnata che aveva spiegato le ragioni che portavano a ritenere eccentrico il contenuto del gravame rispetto alle ragioni della sentenza impugnata anche quanto a determinazione del trattamento sanzionatorio; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 49572/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti abuso di sostanze tossicodipendenza pena pecuniaria sospesa traffico aggravato di cocaina pericolo di traffico di stupefacenti
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONACIS LORENZO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 01/05/1994 avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Monacis Lorenzo OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si deducono vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge in ordine all'escluso uso personale dello stupefacente e al trattamento sanzionatorio criticando la dichiarazione di inammissibilità è generico in quanto privo di una effettiva censura nel confronti della sentenza impugnata che aveva spiegato le ragioni che portavano a ritenere eccentrico il contenuto del gravame rispetto alle ragioni della sentenza impugnata anche quanto a determinazione del trattamento sanzionatorio; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0