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Ordinanza — n. 49571/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49571/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49571/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATANIA SALVATORE nato a CATANIA il 07/12/1988 avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Catania Salvatore OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio con particolare riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che, effettuando una complessiva valutazione in ordine alla congruità della pena irrogata, tenendo presenti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. ha, da un canto, ridotto la pena base valorizzando l'ammissione degli addebiti, dall'altro, ha tenuto conto del precedente per lesioni e della protrazione della minaccia rivolta al pubblico ufficiale, elementi ritenuti determinanti per escludere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 49571/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 133 cod. pen. ha, da un canto, ridotto la pena base valorizzando l'ammissione degli addebiti, dall'altro, ha tenuto conto del precedente per lesioni e della protrazione della minaccia rivolta al pubblico ufficiale, elementi ritenuti determinanti per escludere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
attenuazione della pena alleggerimento della pena modifica della sentenza aggravamento della pena proporzionalità della pena sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATANIA SALVATORE nato a CATANIA il 07/12/1988 avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Catania Salvatore OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio con particolare riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che, effettuando una complessiva valutazione in ordine alla congruità della pena irrogata, tenendo presenti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. ha, da un canto, ridotto la pena base valorizzando l'ammissione degli addebiti, dall'altro, ha tenuto conto del precedente per lesioni e della protrazione della minaccia rivolta al pubblico ufficiale, elementi ritenuti determinanti per escludere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/