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Ordinanza — n. 49570/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49570/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49570/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVIC BRUNO nato a PIOVE DI SACCO il 05/06/1979 avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Hudorovic Bruno OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che, al fine di motivare la quantificazione della pena base appena al di sopra del minimo edittale e i lievi aumenti per il concorso formale in ragione della pluralità delle persone offese ha fatto pertinente ed esaustivo riferimento sia al profilo soggettivo estremamente negativo dell'imputato sia alla serietà dell'episodio, tenuto conto che le gravi minacce formulate erano evocative del coinvolgimento del gruppo criminale di appartenenza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 49570/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVIC BRUNO nato a PIOVE DI SACCO il 05/06/1979 avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Hudorovic Bruno OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che, al fine di motivare la quantificazione della pena base appena al di sopra del minimo edittale e i lievi aumenti per il concorso formale in ragione della pluralità delle persone offese ha fatto pertinente ed esaustivo riferimento sia al profilo soggettivo estremamente negativo dell'imputato sia alla serietà dell'episodio, tenuto conto che le gravi minacce formulate erano evocative del coinvolgimento del gruppo criminale di appartenenza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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revisione della sentenza penale pericolo di reiterazione aggravamento della pena individualizzazione della commisurazione penale sanzione penale maggiorazione dissuasiva
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVIC BRUNO nato a PIOVE DI SACCO il 05/06/1979 avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Hudorovic Bruno OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che, al fine di motivare la quantificazione della pena base appena al di sopra del minimo edittale e i lievi aumenti per il concorso formale in ragione della pluralità delle persone offese ha fatto pertinente ed esaustivo riferimento sia al profilo soggettivo estremamente negativo dell'imputato sia alla serietà dell'episodio, tenuto conto che le gravi minacce formulate erano evocative del coinvolgimento del gruppo criminale di appartenenza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/