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Ordinanza — n. 49569/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49569/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49569/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTOVITO GIOVANNI nato a MESSINA il 14/05/1995 avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Santovito Giovanni OSSERVA Ritenuto che i due motivi con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. sono riproduttivi di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello di Venezia che ha apprezzato la non scarsa offensività dell'evasione in ragione dell'ampia fiducia tradita dal ricorrente allorché, nonostante ampie autorizzazioni che gli consentivano una elevata autonomia nonostante la misura cautelare domiciliare in atto, si allontanava dal luogo di detenzione per la partecipazione ad una sagra, evenienza solo apoditticamente confutata svolgendo critiche meramente lessicali; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 49569/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen. sono riproduttivi di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello di Venezia che ha apprezzato la non scarsa offensività dell'evasione in ragione dell'ampia fiducia tradita dal ricorrente allorché, nonostante ampie autorizzazioni che gli consentivano una elevata autonomia nonostante la misura cautelare domiciliare in atto, si allontanava dal luogo di detenzione per la partecipazione ad una sagra, evenienza solo apoditticamente confutata svolgendo critiche meramente lessicali; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento evasione all'obbligo di contribuzione partenza volontaria aiuto all'evasione di detenuti espulsione di familiari motivi soggettivi successivi alla fuga

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTOVITO GIOVANNI nato a MESSINA il 14/05/1995 avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Santovito Giovanni OSSERVA Ritenuto che i due motivi con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. sono riproduttivi di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello di Venezia che ha apprezzato la non scarsa offensività dell'evasione in ragione dell'ampia fiducia tradita dal ricorrente allorché, nonostante ampie autorizzazioni che gli consentivano una elevata autonomia nonostante la misura cautelare domiciliare in atto, si allontanava dal luogo di detenzione per la partecipazione ad una sagra, evenienza solo apoditticamente confutata svolgendo critiche meramente lessicali; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/