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Ordinanza — n. 49568/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49568/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49568/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILONE ANTONINO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 07/12/1959 avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Milone Antonino OSSERVA Ritenuto che l'articolato attraverso cui si censura la sussistenza del reato anche per quel che concerne l'elemento soggettivo e la pertinenza della dichiarazione testimoniale è generico, declinato in fatto e che riproduttivo di identica censura; che in ordine alla genericità si rileva come il ricorrente non si confronti con la parte della decisione che dopo aver ricapitolato la vicenda ha messo in evidenza gli elementi che facevano ritenere non credibile la versione secondo cui il Milone non ricordasse quanto avvenuto alcuni anni prima, spiegando quale fosse la concreta rilevanza che assumeva la falsa dichiarazione sul procedimento in sede di impugnazione del licenziamento del Trifirò; rilevato che il ricorrente rivolge censure al complessivo inquadramento della vicenda processuale correttamente ricostruita con logicità e completezza sulla base delle emergenze processuali dai Giudici di merito, valutazione che si sottrae al vaglio di questa Corte; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 49568/2023 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILONE ANTONINO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 07/12/1959 avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Milone Antonino OSSERVA Ritenuto che l'articolato attraverso cui si censura la sussistenza del reato anche per quel che concerne l'elemento soggettivo e la pertinenza della dichiarazione testimoniale è generico, declinato in fatto e che riproduttivo di identica censura; che in ordine alla genericità si rileva come il ricorrente non si confronti con la parte della decisione che dopo aver ricapitolato la vicenda ha messo in evidenza gli elementi che facevano ritenere non credibile la versione secondo cui il Milone non ricordasse quanto avvenuto alcuni anni prima, spiegando quale fosse la concreta rilevanza che assumeva la falsa dichiarazione sul procedimento in sede di impugnazione del licenziamento del Trifirò; rilevato che il ricorrente rivolge censure al complessivo inquadramento della vicenda processuale correttamente ricostruita con logicità e completezza sulla base delle emergenze processuali dai Giudici di merito, valutazione che si sottrae al vaglio di questa Corte; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali procedure di ricorso recupero dei costi risarcimento per errore giudiziario censure procedurali restituzione in pristino
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILONE ANTONINO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 07/12/1959 avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Milone Antonino OSSERVA Ritenuto che l'articolato attraverso cui si censura la sussistenza del reato anche per quel che concerne l'elemento soggettivo e la pertinenza della dichiarazione testimoniale è generico, declinato in fatto e che riproduttivo di identica censura; che in ordine alla genericità si rileva come il ricorrente non si confronti con la parte della decisione che dopo aver ricapitolato la vicenda ha messo in evidenza gli elementi che facevano ritenere non credibile la versione secondo cui il Milone non ricordasse quanto avvenuto alcuni anni prima, spiegando quale fosse la concreta rilevanza che assumeva la falsa dichiarazione sul procedimento in sede di impugnazione del licenziamento del Trifirò; rilevato che il ricorrente rivolge censure al complessivo inquadramento della vicenda processuale correttamente ricostruita con logicità e completezza sulla base delle emergenze processuali dai Giudici di merito, valutazione che si sottrae al vaglio di questa Corte; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il