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Ordinanza — n. 49567/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49567/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49567/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINO RENATO nato a FUSCALDO il 15/12/1979 avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Martino Renato OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la sentenza nella parte in cui evidenzia la sussistenza dell'elemento oggettivo della presenza delle persone è generico e riproduttivo di identica censura; che in ordine alla genericità si rileva come non è dato comprendere se il ricorrente contesti la decisione nella parte in cui ha dato atto della presenza di più persone presso la stazione ferroviaria ovvero che le stesse abbiano sentito le frasi offensive rivolte; in ordine alla reiterazione della doglianza, si osserva che la Corte di appello ha dato atto delle più persone presenti secondo quanto specificamente apprezzabile dal verbale redatto dagli operanti il cui contenuto non risulta adeguatamente confutato né tacciato di falsità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 49567/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINO RENATO nato a FUSCALDO il 15/12/1979 avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Martino Renato OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la sentenza nella parte in cui evidenzia la sussistenza dell'elemento oggettivo della presenza delle persone è generico e riproduttivo di identica censura; che in ordine alla genericità si rileva come non è dato comprendere se il ricorrente contesti la decisione nella parte in cui ha dato atto della presenza di più persone presso la stazione ferroviaria ovvero che le stesse abbiano sentito le frasi offensive rivolte; in ordine alla reiterazione della doglianza, si osserva che la Corte di appello ha dato atto delle più persone presenti secondo quanto specificamente apprezzabile dal verbale redatto dagli operanti il cui contenuto non risulta adeguatamente confutato né tacciato di falsità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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reati penali gravi oltraggio alla corte reati violenti risarcimento per atto illecito sanzione penale risarcimento alle vittime di reati
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINO RENATO nato a FUSCALDO il 15/12/1979 avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Martino Renato OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la sentenza nella parte in cui evidenzia la sussistenza dell'elemento oggettivo della presenza delle persone è generico e riproduttivo di identica censura; che in ordine alla genericità si rileva come non è dato comprendere se il ricorrente contesti la decisione nella parte in cui ha dato atto della presenza di più persone presso la stazione ferroviaria ovvero che le stesse abbiano sentito le frasi offensive rivolte; in ordine alla reiterazione della doglianza, si osserva che la Corte di appello ha dato atto delle più persone presenti secondo quanto specificamente apprezzabile dal verbale redatto dagli operanti il cui contenuto non risulta adeguatamente confutato né tacciato di falsità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04