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Ordinanza — n. 49566/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49566/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49566/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPPALARDO FILADELFO nato a SAN GIOVANNI LA PUNTA il 29/12/1972 avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Pappalardo Filadelfo OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si rivolgono critiche alla motivazione della decisione è generico in quanto privo di effettiva censura, avendo la Corte di appello adeguatamente argomentato in merito alla ritenuta responsabilità rispondendo a motivi giudicati generici già in sede di gravame in quanto non si confrontava con la parte della decisione che dava atto della ricostruita condotta e della presenza di altre persone (le frasi venivano espresse in carcere ed i detenuti in condizione di percepirle); rilevato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 49566/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali censure procedurali impugnazione della cancellazione motivi di cassazione condono delle spese procedurali obbligo di articolare le censure
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPPALARDO FILADELFO nato a SAN GIOVANNI LA PUNTA il 29/12/1972 avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Pappalardo Filadelfo OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si rivolgono critiche alla motivazione della decisione è generico in quanto privo di effettiva censura, avendo la Corte di appello adeguatamente argomentato in merito alla ritenuta responsabilità rispondendo a motivi giudicati generici già in sede di gravame in quanto non si confrontava con la parte della decisione che dava atto della ricostruita condotta e della presenza di altre persone (le frasi venivano espresse in carcere ed i detenuti in condizione di percepirle); rilevato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0