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Ordinanza — n. 49564/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49564/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49564/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TESTA FRANCESCO nato a CATANIA il 17/06/1975 avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Testa Francesco; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge penale e processuale in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di cui all'art. 372 cod. pen. è generico e declinato in fatto nella parte in cui il ricorrente tenta di confutare quanto contenuto nella sentenza impugnata che dà conto delle ragioni che hanno fatto ritenere non credibili le ragioni motivo dell'antitetica testimonianza rispetto alle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria là dove indicavano nel Crisafulli il soggetto da cui ebbe a ricevere l'assegno falso; rilevato che analoga genericità si riscontra nella parte del ricorso con cui si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte di appello rilevato come le generiche prospettazioni del ricorrente non giustificassero il riconoscimento delle stesse; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 372 cod. pen; Ordinanza — n. 49564/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 372 cod. pen. è generico e declinato in fatto nella parte in cui il ricorrente tenta di confutare quanto contenuto nella sentenza impugnata che dà conto delle ragioni che hanno fatto ritenere non credibili le ragioni motivo dell'antitetica testimonianza rispetto alle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria là dove indicavano nel Crisafulli il soggetto da cui ebbe a ricevere l'assegno falso; rilevato che analoga genericità si riscontra nella parte del ricorso con cui si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte di appello rilevato come le generiche prospettazioni del ricorrente non giustificassero il riconoscimento delle stesse; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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attenuazione della pena procedimenti e rimedi accessori spese di difesa prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria anticipo delle spese allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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art. 372 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TESTA FRANCESCO nato a CATANIA il 17/06/1975 avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Testa Francesco; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge penale e processuale in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di cui all'art. 372 cod. pen. è generico e declinato in fatto nella parte in cui il ricorrente tenta di confutare quanto contenuto nella sentenza impugnata che dà conto delle ragioni che hanno fatto ritenere non credibili le ragioni motivo dell'antitetica testimonianza rispetto alle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria là dove indicavano nel Crisafulli il soggetto da cui ebbe a ricevere l'assegno falso; rilevato che analoga genericità si riscontra nella parte del ricorso con cui si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte di appello rilevato come le generiche prospettazioni del ricorrente non giustificassero il riconoscimento delle stesse; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0