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Ordinanza — n. 49562/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49562/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49562/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, la Corte di appello di Milano ha applicato ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. la pena di anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro duecento di multa nei confronti di Perez Flores Eduardo Angel in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 493 ter, 624 e 625 cod. pen..

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod. proc. pen, art. 444 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 49562/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ne consegue che, non avendo fatto parte dell'accordo, il beneficio di cui all'art.163 cod. pen. non può essere riconosciuto.

Parole chiave

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gravi addebiti penali aggravamento della pena partecipazione al reato azione penale responsabilità penale dei minori allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, la Corte di appello di Milano ha applicato ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
L'accordo nel giudizio di appello sull'applicazione della pena, infatti, comporta la rinuncia a fare valere ogni altra questione di merito, è da ritenere, conformemente a quanto si verifica per lo speciale procedimento disciplinato dall'art. 444 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro quattromila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEREZ FLORES EDUARDO ANGEL nato il 05/06/1986 avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, la Corte di appello di Milano ha applicato ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. la pena di anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro duecento di multa nei confronti di Perez Flores Eduardo Angel in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 493 ter, 624 e 625 cod. pen..

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione in ordine al diniego del beneficio della sospensione condizionale.

3. Il ricorso è inammissibile. Va premesso che, in base al consolidato orientamento di questa Corte, cui si ritiene di aderire, in tema di concordato in appello, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere concesso soltanto ove facente parte integrante dell'accordo pattizio o nel caso in cui la questione relativa sia devoluta, esplicitamente e specificamente, da entrambe le parti, al potere discrezionale del giudice (Sez. 7, Ord. n. 7099 del 16/12/2022, dep. 2023, Tassero, non massimata; Sez. 7, Ord. n. 33802 del 17/06/2022, Colucci, non massimata;

Sez. 7, Ord. n. 46053 del 08/10/2019, Gesualdo, Rv. 277416). L'accordo nel giudizio di appello sull'applicazione della pena, infatti, comporta la rinuncia a fare valere ogni altra questione di merito, è da ritenere, conformemente a quanto si verifica per lo speciale procedimento disciplinato dall'art. 444 cod. proc. pen., che il giudice, in mancanza di un'espressa istanza dell'imputato, non possa concedere di ufficio la sospensione condizionale della pena, quand'anche ne sussi- stano i presupposti, perché esorbiterebbe dai limitati compiti che regolano lo speciale procedimento in questione e verrebbe ad incidere sul patto negoziale intervenuto tra le parti (Sez. 4, n. 13066 del 18/11/1994, Bravi, Rv. 200734, pronunzia emessa sotto la vigenza della precedente disciplina, ma da ritenere ancora attuale stante la revivi- scenza dell'istituto).

Nella fattispecie in esame, la difesa del Perez evidenzia di non aver rinunziato al motivo di appello, contenente la richiesta di concessione della sospensione condi- zionale, invocando la pronunzia (isolata) di questa Corte, in base alla quale, in tema di concordato in appello, la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, ove non abbia formato oggetto dell'accordo, è rimessa alla valutazione del giudice anche nel caso in cui la questione sia stata a quest'ultimo devoluta su richiesta del solo imputato (Sez. 3, n. 3690 del 07/10/2022, dep. 2023, Padolini, Rv. 284132).Tale non condivisibile pronunzia, peraltro, concerne una fattispecie diversa, in cui la richiesta del beneficio in questione era intervenuta dopo la conclusione dell'ac- cordo.

Ne consegue che, non avendo fatto parte dell'accordo, il beneficio di cui all'art.163 cod. pen. non può essere riconosciuto.

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro quattromila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 2