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Ordinanza — n. 49561/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49561/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49561/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe, il G.I.P. del Tribunale di Roma, su concorde ri- chiesta delle parti, ha applicato a Mazzotta Manuele, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni quattro di reclusione ed euro diciassettemilatrecentotrentaquat- tro di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, artt. 110 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 448 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 49561/2023 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Roma, su concorde ri- chiesta delle parti, ha applicato a Mazzotta Manuele, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni quattro di reclusione ed euro diciassettemilatrecentotrentaquat- tro di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990.

Parole chiave

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mancata prova di parzialità circostanza attenuante gravi addebiti penali elemento soggettivo delitto contro l'ambiente responsabilità penale

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Roma, su concorde ri- chiesta delle parti, ha applicato a Mazzotta Manuele, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni quattro di reclusione ed euro diciassettemilatrecentotrentaquat- tro di multa in relazione al reato di cui agli artt.
artt. 110 cod. pen
pen., la pena di anni quattro di reclusione ed euro diciassettemilatrecentotrentaquat- tro di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo vizio di motivazione in relazione all'omessa verifica delle con- dizioni per emettere sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 448 cod. proc. pen
103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZOTTA MANUELE nato a CINQUEFRONDI il 06/09/1994 avverso la sentenza del 23/02/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, il G.I.P. del Tribunale di Roma, su concorde ri- chiesta delle parti, ha applicato a Mazzotta Manuele, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni quattro di reclusione ed euro diciassettemilatrecentotrentaquat- tro di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo vizio di motivazione in relazione all'omessa verifica delle con- dizioni per emettere sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e della correttezza della quantificazione della pena operata dalle parti. 2.1. Con memoria del 20 novembre 2023 la difesa del Mazzotta si duole dell'omesso avviso di fissazione dell'udienza camerale.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. Preliminarmente va rilevato che il presente procedimento riguarda l'esame di un ricorso avverso sentenza di patteggiamento per ragioni inerenti all'affermazione di responsabilità e al trattamento sanzionatorio, per cui, contrariamente a quanto de- dotto dalla difesa, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., si procede de plano, senza dare avviso alle parti. Quanto all'esame dei motivi di ricorso, trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).

Ebbene, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per Cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di vio- lazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761;

Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). Peraltro, in tema di patteggiamento, l'omessa indicazione dell'"iter" attraverso il quale il giudice perviene alla concreta determinazione della pena e, in particolare, della riduzione di pena prevista per il rito, comunque operata, costituisce una mera irregolarità della sentenza, atteso che l'entità della riduzione premiale trova il proprio fondamento nell'art. 444 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 388 del 29/11/2019, dep. 2020, Kaser, Rv. 277892).

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Rom