Ordinanza — n. 49557/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe, il G.I.P. del Tribunale di Rimini, su concorde ri- chiesta delle parti, ha applicato a Mujka Gerhard, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni tre di reclusione ed euro diecimilaottocento di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, artt. 81 cod. pen, art. 599 bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 49557/2023 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Rimini, su concorde ri- chiesta delle parti, ha applicato a Mujka Gerhard, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni tre di reclusione ed euro diecimilaottocento di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MWKA GERHARD nato il 09/09/1985 avverso la sentenza del 01/06/2022 del GIP TRIBUNALE di RIMINIudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe, il G.I.P. del Tribunale di Rimini, su concorde ri- chiesta delle parti, ha applicato a Mujka Gerhard, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni tre di reclusione ed euro diecimilaottocento di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.
2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo vizio di motivazione in relazione all'entità eccessiva dell'au- mento di pena per la continuazione concordato dalle parti.
3. Il ricorso è inammissibile, in quanto basato su motivo non proponibile in sede di legittimità. In tema di patteggiamento, infatti, è inammissibile il ricorso per Cassazione pro- posto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concor- data (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234; pronunzie in tema di patteggia- mento ex art. 599 bis cod. proc. pen.).
4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23 novembre 2023.