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Ordinanza — n. 49553/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic complaint of omitted statutory exemption analysis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49553/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Pinto Gennaro inadmissible for failing to meet procedural requirements. The appellant merely complained about the lower court's omission to evaluate a potential statutory exemption under Article 129 of the Code of Criminal Procedure without providing specific arguments or demonstrating logical flaws in the original judgment. Consequently, the court ruled that generic complaints regarding alternative legal theories are insufficient to challenge a conviction and must instead pinpoint precise errors in the reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; The appeal to the Supreme Court is inadmissible if it merely complains of the omission to evaluate a statutory exemption without articulating specific grounds of law or fact that demonstrate a defect in the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic complaint omitted exemption statutory exemption procedural defect Code of Criminal Procedure Supreme Court accertamento inesatto dei fatti

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Il Pinto, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sen- tenza della Corte di appello per vizio di motivazione per omessa valutazione dell'even- tuale sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..
Art. 616 cod. proc. pen.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
D.P.R. n. 309 del 1990
73, commi 1-bis e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A) e 4 I.
4 I. n. 110 del 1975
309 del 1990 (capo A) e 4 I. n. 110 del 1975 (capo C).
art. 129 cod. proc. pen
Il Pinto, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sen- tenza della Corte di appello per vizio di motivazione per omessa valutazione dell'even- tuale sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo
Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso
Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINTO GENNARO nato a NAPOLI il 28/12/1979 avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la 4 44J-AkviAiute sentenza del Tribunale di Napoli Nord delfrEga-2020, con cui Pinto Gennaro era stato condannato alla pena complessiva di mesi quattro e giorni venti di reclusione ed euro quattrocentosessantasei di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 73, commi 1-bis e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A) e 4 I. n. 110 del 1975 (capo C).

2. Il Pinto, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sen- tenza della Corte di appello per vizio di motivazione per omessa valutazione dell'even- tuale sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..

3. Il ricorso è generico. Il ricorrente si limita a dolersi dell'omessa verifica della sussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., senza articolare tale censura in termini sufficientemente dettagliati. Al riguardo, va rilevato che è inammissibile il ricorso per Cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441). Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704).

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23 novembre