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Ordinanza — n. 49548/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49548/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49548/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo del 15 febbraio 2022, ha rideterminato in mesi sei di arresto ed euro duemilacinquecento di ammenda la pena inflitta nei con- fronti di Borrello Antonio in relazione al reato di cui all'art. 116, comma 15, C.d.S. (con la recidiva nel biennio).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 49548/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. In ordine all'unico motivo di ricorso, va premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di guida senza patente, per l'integrazione della recidiva nel biennio idonea, ai sensi dell'art. 5 d. Igs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad escludere il reato dall'area della depenalizzazione, non è sufficiente che sia interve- nuta la mera contestazione dell'illecito depenalizzato ma è necessario che questo sia stato definitivamente accertato (Sez. 6, n. 27398 del 06/04/2018, Dedominici, Rv. 273405; Sez. 4, n. 6163 del 24/10/2017, dep. 2018, Okere, 272209).

Parole chiave

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delitto contro l'ambiente luogo del reato azione penale privata gravi addebiti penali responsabilità penale dei minori responsabilità internazionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORRELLO ANTONIO nato a PALERMO il 10/11/1991 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo del 15 febbraio 2022, ha rideterminato in mesi sei di arresto ed euro duemilacinquecento di ammenda la pena inflitta nei con- fronti di Borrello Antonio in relazione al reato di cui all'art. 116, comma 15, C.d.S. (con la recidiva nel biennio).

2. Il Borrello ricorre avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per insus- sistenza della recidiva.

3. Il ricorso è inammissibile. In ordine all'unico motivo di ricorso, va premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di guida senza patente, per l'integrazione della recidiva nel biennio idonea, ai sensi dell'art. 5 d. Igs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad escludere il reato dall'area della depenalizzazione, non è sufficiente che sia interve- nuta la mera contestazione dell'illecito depenalizzato ma è necessario che questo sia stato definitivamente accertato (Sez. 6, n. 27398 del 06/04/2018, Dedominici, Rv. 273405; Sez. 4, n. 6163 del 24/10/2017, dep. 2018, Okere, 272209).

La Corte territoriale si è posta in linea con tale orientamento, avendo corretta- mente rilevato che la recidiva era stata ritualmente contestata alla luce della circo- stanza che, con verbale di accertamento del novembre 2016 n. 70/14375922, gli era stato contestato un ulteriore illecito amministrativo di guida senza patente, la cui definitività, per omesso pagamento e mancato ricorso, era stata asseverata dal Diri- gente di Polizia nel documento di trasmissione e non era stata smentita dall'interes- sato. In considerazione della data della violazione in oggetto del 27 dicembre 2017, è stata legittimamente riconosciuta l'ipotesi di recidiva nel biennio.

La difesa del Borrello si limita a contestare genericamente tale dato, senza ap- portare elementi utili a smentire il dato della definitività di tale accertamento.

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.e P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23 novembr