Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 49542/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49542/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49542/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confer- mato la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Reggio Emilia del 3 febbraio 2020, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui 3ari Youssef era stato condannato alla pena complessiva di anni due di reclusione ed euro seimila di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81 e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49542/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Lo Jari, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sen- tenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di re- sponsabilità. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen..

Parole chiave

Generato dall'IA
prova del dolo dolo eventuale perizia per accertamento dell'età gioventù legittimazione ad agire conferma della competenza
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YARI YOUSSEF nato a MELITO DI PORTO SALVO il 10/06/1986 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confer- mato la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Reggio Emilia del 3 febbraio 2020, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui 3ari Youssef era stato condannato alla pena complessiva di anni due di reclusione ed euro seimila di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81 e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Lo Jari, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sen- tenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di re- sponsabilità. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen..

3. Il ricorso è inammissibile in quanto è basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. In relazione ad entrambi i motivi di ricorso, va osservato che, con l'atto di appello l'imputato non aveva formulato le censure di cui al ricorso, avendo proposto doglianze esclusivamente in tema di entità eccessiva della pena irrogata. Ebbene, non sono deducibili con il ricorso per Cassazione questioni che non ab- biano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motiva- zione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745).

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 23 novembre