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Ordinanza — n. 49541/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49541/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49541/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato la sen- tenza del Tribunale di Bari del 12 aprile 2017, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui Di Palo Nicola era stato condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro ottomila di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione di gr. 45,9 di hashish e di gr. 5,3 di cocaina).

Regesto Legislator

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art. 73 d.P.R. 309/1990, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 49541/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il comma 1-bis dell'art. 75, in vigore dal 21 maggio 2014, ha individuato i para- metri, le circostanze di fatto - che rispecchiano gli indici elaborati dalla giurisprudenza nell'originario tessuto normativo e quelli già previsti nell'art. 73, comma 1-bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990, nel testo dichiarato incostituzionale - per l'accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente. Tali parametri, al contrario, devono essere adoperati per escludere l'uso esclusivamente personale e quindi per determinare la rilevanza penale della condotta.

Parole chiave

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indagine per furto perseguimento penale per truffa furto aggravato prove acquisite illegalmente contraffazione di merci frode nel pignoramento

Disposizioni normative citate

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art. 73 d.P.R. 309/1990
272, è stato ripristinato il testo dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 ante- riore alla sostituzione disposta dall'art.
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PALO NICOLA nato a BARI il 23/03/1996 avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato la sen- tenza del Tribunale di Bari del 12 aprile 2017, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui Di Palo Nicola era stato condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro ottomila di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione di gr. 45,9 di hashish e di gr. 5,3 di cocaina).

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge in ordine all'omesso riconosci- mento dell'ipotesi di uso personale non punibile.

3. Il ricorso è inammissibile. L'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va premesso che, in base al consolidato principio affermato da questa Corte, in materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito, tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463).

Per effetto della sentenza del 12 febbraio 2014, n. 32 della Corte costituzionale, che ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, D.L. 30 di- cembre 2005, n. 272, è stato ripristinato il testo dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 ante- riore alla sostituzione disposta dall'art. 4-bis del D.L. n. 272 del 2005 dichiarata in- costituzionale. Successivamente, il legislatore ha introdotto il comma 1-bis dell'art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990 reintroducendo, per il collegamento dell'art. 73 all'art. 75, la rilevanza amministrativa della sola destinazione ad uso esclusivamente perso- nale.

Il comma 1-bis dell'art. 75, in vigore dal 21 maggio 2014, ha individuato i para- metri, le circostanze di fatto - che rispecchiano gli indici elaborati dalla giurisprudenza nell'originario tessuto normativo e quelli già previsti nell'art. 73, comma 1-bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990, nel testo dichiarato incostituzionale - per l'accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente. Tali parametri, al contrario, devono essere adoperati per escludere l'uso esclusivamente personale e quindi per determinare la rilevanza penale della condotta.

Il primo parametro, sub a), è quello quantitativo: la quantità di sostanza stupe- facente o psicotropa detenuta non deve essere superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro delldsalute.Le altre circostanze di fatto indicate dalla norma sono relative alla modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, al peso lordo complessivo, al confezionamento frazionato; il giudice può prendere in esame poi le altre circostanze dell'azione, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un uso esclusivamente personale.

Ciò posto sui principi operanti in materia, nella sentenza impugnata, con moti- vazione logica e immune da censure, la destinazione a terzi delle sostanze stupefa- centi è stata dedotta dai seguenti elementi:

a) il considerevole quantitativo delle so- stanze sequestrate, dalle quali erano ricavabili 229 dosi di hashish e 18 dosi di co- caina, nettamente superiori a quelle necessarie al fabbisogno personale;

b) la com- missione del fatto durante la sottoposizione alla misura alternativa della detenzione domiciliare;

c) il tentativo - all'arrivo dei éarabinieri - di disfarsi le sostanze lancian- dole dal balcone;

d) la mancanza di elementi forniti dall'interessato per dimostrare l'uso personale (es. stato di tossicodipendenza). La Corte territoriale, pertanto, ha fornito una risposta non manifestamente illo- gica alle doglianze espresse dal ricorrente, le quali, in realtà, benché inscenate sotto la prospettazione di violazioni di legge e di vizi della motivazione, si sviluppano tutte nell'orbita delle censure di merito e costituiscono una Mera reiterazione di quelle già prospettate con l'atto di appello.

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così