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Ordinanza — n. 49539/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49539/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49539/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Padova del 21 marzo 2022, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui Khlifi Wessemera stato condannato alla pena di mesi otto di re- clusione ed euro mille di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 49539/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

Parole chiave

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scemata imputabilità testimone a carico responsabilità penale accusa penale verdetto di colpevolezza attendibilità dei testimoni

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHLIFI WESSEM (CUI 0302DZR) nato il 03/12/1983 avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Padova del 21 marzo 2022, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui Khlifi Wessemera stato condannato alla pena di mesi otto di re- clusione ed euro mille di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Il Khlifi ricorre personalmente per Cassazione avverso tale sentenza. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto personalmente dall'interessato e, pertanto, da soggetto non legittimato. Il provvedimento impugnato e il ricorso sono successivi al 4 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche 'del condannato) di proporre personalmente ricorso per Cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.;

Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (disposizione parimenti introdotta dalla legge n. 103 cit.). La natura di ricorso personale, peraltro, non viene meno per effetto dell4So o-\ t ,r scrizione del condannato da parte del difensore di fiducia (Sez. 4, Ord. n. 29202 del 30/05/2018, Gentili, non massimata).

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo deter- minare in euro quattromila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23 novembr