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Ordinanza — n. 49538/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49538/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49538/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Siracusa del 28 febbraio 2022, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui Caldarella Daniele era stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione e di euro diciottomila di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 49538/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990.

Parole chiave

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gravi addebiti penali verdetto di colpevolezza responsabilità penale responsabilità penale dei minori momento del reato azione civile

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALDARELLA DANIELE nato a AVOLA il 17/11/1974 avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Siracusa del 28 febbraio 2022, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui Caldarella Daniele era stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione e di euro diciottomila di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, per violazione di legge in ordine al diniego delle cir- costanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto è basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. Va osservato che, con l'atto di appello l'imputato non aveva formulato la do- glianza di cui al ricorso, avendo proposto censure esclusivamente in tema di omesso riconoscimento dell'ipotesi di uso personale non punibile o di mancata riqualificazione del reato contestato in quello previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 nonché all'entità eccessiva della pena irrogata. Ebbene, non sono deducibili con il ricorso per Cassazione questioni che non ab- biano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motiva- zione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745).

4. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23 novembre