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Ordinanza — n. 49537/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49537/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49537/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Rieti del 24 febbraio 2022, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui Di Girolamo Giulia e Nwaleiukwu Henry erano stati condannati alla pena di anni uno di reclusione ed euro duemila di multa ciascuno in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 49537/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Gli imputati, a mezzo del comune difensore, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione degli artt. 178, lett. c), 438, 441, 441 bis e 521 cod. proc. pen. per indebita acquisizione di atti processuali successi- vamente all'ammissione del giudizio abbreviato.

Parole chiave

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prove inconcludenti allegazioni fattuali non credibili testimonianze contraddittorie mancata contestazione dei fatti inutilizzabilità delle prove illecite mancata prova di parzialità
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI GIROLAMO GIULIA nato a ROMA il 07/01/1992 NWALEIUKWU HENRY nato il 03/08/1992 avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Rieti del 24 febbraio 2022, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui Di Girolamo Giulia e Nwaleiukwu Henry erano stati condannati alla pena di anni uno di reclusione ed euro duemila di multa ciascuno in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Gli imputati, a mezzo del comune difensore, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione degli artt. 178, lett. c), 438, 441, 441 bis e 521 cod. proc. pen. per indebita acquisizione di atti processuali successi- vamente all'ammissione del giudizio abbreviato.

3. I ricorsi sono generici. Va premesso che, in tema di giudizio abbreviato, i risultati delle attività di inda- gine delle parti sono utilizzabili ai fini della decisione, a condizione che i relativi atti siano stati depositati nel fascicolo del P.M. prima dell'ammissione al rito speciale (vedi, per riferimenti, Sez. 2, n. 9198 del 16/02/2017, Orsini, Rv. 269344). La Corte di merito, peraltro, ha precisato che gli atti depositati non erano stati utilizzati ai fini della decisione, ad esclusione degli atti relativi ai carichi pendenti. Al riguardo, deve affermarsi che l'acquisizione di certificati penali e/o dei carichi pendenti ai fini della valutazione della personalità dell'imputato è sempre consentita (in materia, vedi Sez. 1, n. 2514 del 26/05/1994, Ucciero, Rv. 199028) e non integra gli estremi di un'attività istruttoria non consentita successivamente all'ammissione del giudizio abbreviato non condizionato (Sez. 1, n. 23161 del 16/05/2002, Calabrò, Ry. 221502).

3. La Corte territoriale si è allineata ai predetti principi, evidenziando che, nella fattispecie in esame, gli atti processuali ritenuti inutilizzabili dalla difesa erano stati comunque depositati tempestivamente e, cioè, in data successiva alla formulazione della richiesta di giudizio abbreviato, ma anteriore all'ammissione di tale rito. Nella sentenza impugnata si è chiarito altresì che, in ogni caso, gli elementi pro- batori erano stati ,tratti da ulteriori atti processuali già inseriti nel fascicolo dibatti- mentale e che le nuove acquisizioni consistevano esclusivamente in certificati di ca- richi pendenti, che potevano essere prodotti ed utilizzati in qualsiasi fase processuale.

La difesa, peraltro, non specifica neanche la tipologia di pregiudizio arrecato in conseguenza dell'acquisizione degli atti concernenti il procedimento penale n. 1112/2021.4. Per le ragioni che precedono, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con con- seguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il