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Ordinanza — n. 49534/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49534/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49534/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Verona del 18 aprile 2018, con cui Ferrari Paolo era stato condannato alla pena complessiva, condizionalmente sospesa, di mesi dieci di reclu- sione in relazione ai reati di cui agli artt. 189, commi 6 e 7, C.d.S..

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 49534/2023 — snpen · Corte di Cassazione: L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione per omessa valutazione dell'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..

Parole chiave

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allegazioni fattuali non credibili testimonianza della vittima altri capi d'accusa testimone a carico nuove allegazioni di fatto confessione

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione per omessa valutazione dell'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARI PAOLO nato a SALO il 27/05/1971 avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Verona del 18 aprile 2018, con cui Ferrari Paolo era stato condannato alla pena complessiva, condizionalmente sospesa, di mesi dieci di reclu- sione in relazione ai reati di cui agli artt. 189, commi 6 e 7, C.d.S..

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione per omessa valutazione dell'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..

3. Il ricorso è generico. Il ricorrente si limita a dolersi dell'omessa verifica della sussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., senza articolare tale censura in termini sufficientemente dettagliati. Al riguardo, va rilevato che è inammissibile il ricorso per Cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441). Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704).

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23 novembre 2