Ordinanza — n. 49532/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Busto Arsizio, su concorde richiesta delle parti, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Mahoul Abdelhadi, a Yahyaoui Hamid e a El Kadiri Mustapha la pena complessiva ritenuta di giustizia per ciascuno in relazione ai reati loro rispettivamente contestati di cui agli artt. 110, 81 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 448 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 49532/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., a Mahoul Abdelhadi, a Yahyaoui Hamid e a El Kadiri Mustapha la pena complessiva ritenuta di giustizia per ciascuno in relazione ai reati loro rispettivamente contestati di cui agli artt. 110, 81 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MAHOUL ABDELHADI nato il 01/04/1988 YAHYAOUI HAMID nato il 28/03/1990 EL KADIRI MUSTAPHA nato il 01/01/1983 avverso la sentenza del 26/04/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BUSTO ARSIZIOudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
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1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Busto Arsizio, su concorde richiesta delle parti, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Mahoul Abdelhadi, a Yahyaoui Hamid e a El Kadiri Mustapha la pena complessiva ritenuta di giustizia per ciascuno in relazione ai reati loro rispettivamente contestati di cui agli artt. 110, 81 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
2. Gli imputati, a mezzo del comune difensore, ricorrono per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla mancata verificab‹ - della possibilità di emettere sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..
3. I ricorsi sono inammissibili in quanto basati su motivi non proponibili in sede di legittimità. Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione av- verso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).
Ebbene, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per Cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di vio- lazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761;
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
4. Per le ragioni che precedono, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con con- seguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23 novembr