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Ordinanza — n. 49528/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49528/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49528/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato la sen- tenza del Tribunale di Foggia del 4 novembre 2020, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui Daniele Francesco era stato condannato alla pena condizionai- mente sospesa di mesi quattro di reclusione ed euro ottocento di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 49528/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

Parole chiave

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risarcimento del danno civile responsabilità penale sanzioni penali responsabilità penale dei minori accusa penale verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DANIELE FRANCESCO nato a SAN MARCO IN LAMIS il 19/04/1990 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato la sen- tenza del Tribunale di Foggia del 4 novembre 2020, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui Daniele Francesco era stato condannato alla pena condizionai- mente sospesa di mesi quattro di reclusione ed euro ottocento di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Il Daniele, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità. 2.2. Vizio di motivazione in ordine all'ingiustificato diniego delle circostanze at- tenuanti generiche. • 3. Il ricorso è generico. In relazione ad entrambi i motivi di ricorso, la difesa si limita a riportare le do- glianze, senza articolarle in termini sufficientemente dettagliati. Al riguardo, va rilevato che è inammissibile il ricorso per Cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441).

Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704).

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23 novembre 20