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Ordinanza — n. 49476/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49476/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49476/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: BONGIOVANNI FRANCESCO nato a SIRACUSA il 01/10/1959 avverso l'ordinanza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente EMILIA ANNA GIORDANO; Ritenuto che l'istanza di rimessione del procedimento di ricusazione proposta da Bongiovanni Francesco è inammissibile perché proposta per motivi manifestamente infondati che, secondo la prospettazione dell'istante, discendono a provvedimenti adottati dal medesimo Collegio; che, in ogni caso, l'istanza non è proponibile in relazione a procedimento di natura incidentale, non destinato alla pronuncia di merito; che l'istante va condannato alle spese del procedimento;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 49476/2023 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: BONGIOVANNI FRANCESCO nato a SIRACUSA il 01/10/1959 avverso l'ordinanza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente EMILIA ANNA GIORDANO; Ritenuto che l'istanza di rimessione del procedimento di ricusazione proposta da Bongiovanni Francesco è inammissibile perché proposta per motivi manifestamente infondati che, secondo la prospettazione dell'istante, discendono a provvedimenti adottati dal medesimo Collegio; che, in ogni caso, l'istanza non è proponibile in relazione a procedimento di natura incidentale, non destinato alla pronuncia di merito; che l'istante va condannato alle spese del procedimento;

Parole chiave

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procedura di ricusazione revoca dell'annullamento censure procedurali condono delle spese procedurali motivi di cassazione abbandono del procedimento
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Testo completo

seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: BONGIOVANNI FRANCESCO nato a SIRACUSA il 01/10/1959 avverso l'ordinanza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente EMILIA ANNA GIORDANO; Ritenuto che l'istanza di rimessione del procedimento di ricusazione proposta da Bongiovanni Francesco è inammissibile perché proposta per motivi manifestamente infondati che, secondo la prospettazione dell'istante, discendono a provvedimenti adottati dal medesimo Collegio; che, in ogni caso, l'istanza non è proponibile in relazione a procedimento di natura incidentale, non destinato alla pronuncia di merito; che l'istante va condannato alle spese del procedimento;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'istanza e condanna l'istante al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso il 4 dicembre 2023 Il Presidente rel