Ordinanza — n. 49476/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: BONGIOVANNI FRANCESCO nato a SIRACUSA il 01/10/1959 avverso l'ordinanza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente EMILIA ANNA GIORDANO; Ritenuto che l'istanza di rimessione del procedimento di ricusazione proposta da Bongiovanni Francesco è inammissibile perché proposta per motivi manifestamente infondati che, secondo la prospettazione dell'istante, discendono a provvedimenti adottati dal medesimo Collegio; che, in ogni caso, l'istanza non è proponibile in relazione a procedimento di natura incidentale, non destinato alla pronuncia di merito; che l'istante va condannato alle spese del procedimento;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 49476/2023 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: BONGIOVANNI FRANCESCO nato a SIRACUSA il 01/10/1959 avverso l'ordinanza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente EMILIA ANNA GIORDANO; Ritenuto che l'istanza di rimessione del procedimento di ricusazione proposta da Bongiovanni Francesco è inammissibile perché proposta per motivi manifestamente infondati che, secondo la prospettazione dell'istante, discendono a provvedimenti adottati dal medesimo Collegio; che, in ogni caso, l'istanza non è proponibile in relazione a procedimento di natura incidentale, non destinato alla pronuncia di merito; che l'istante va condannato alle spese del procedimento;
Parole chiave
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seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: BONGIOVANNI FRANCESCO nato a SIRACUSA il 01/10/1959 avverso l'ordinanza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente EMILIA ANNA GIORDANO; Ritenuto che l'istanza di rimessione del procedimento di ricusazione proposta da Bongiovanni Francesco è inammissibile perché proposta per motivi manifestamente infondati che, secondo la prospettazione dell'istante, discendono a provvedimenti adottati dal medesimo Collegio; che, in ogni caso, l'istanza non è proponibile in relazione a procedimento di natura incidentale, non destinato alla pronuncia di merito; che l'istante va condannato alle spese del procedimento;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'istanza e condanna l'istante al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso il 4 dicembre 2023 Il Presidente rel