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Ordinanza — n. 49475/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49475/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49475/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: MASULLO FRANCESCO nato a SALERNO il 16/06/1987 trasmessa dal TRIB.SEZ.DIST. di ISCHIA con ordinanza del 13/09/2023 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente EMILIA ANNA GIORDANO; Ritenuto che l'istanza di rimessione del procedimento di ricusazione proposta da Francesco Masullo, reiterata con la memoria del 20 novembre 2023 e successivi atti, è inammissibile perché proposta senza l'osservanza del termine previsto dall'art. 46 cod. proc. pen. e, comunque, per motivi manifestamente infondati, poiché le ragioni dedotte appaiono vaghe, generiche e non idonee a configurare l'esistenza di una situazione locale tale da turbare lo svolgimento del processo; che l'istante va condannato alle spese del procedimento;

Regesto Legislator

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art. 46 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 49475/2023 — snpen · Corte di Cassazione: di ISCHIA con ordinanza del 13/09/2023 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente EMILIA ANNA GIORDANO; Ritenuto che l'istanza di rimessione del procedimento di ricusazione proposta da Francesco Masullo, reiterata con la memoria del 20 novembre 2023 e successivi atti, è inammissibile perché proposta senza l'osservanza del termine previsto dall'art. 46 cod. proc. pen. e, comunque, per motivi manifestamente infondati, poiché le ragioni dedotte appaiono vaghe, generiche e non idonee a configurare l'esistenza di una situazione locale tale da turbare lo svolgimento del processo; che l'istante va condannato alle spese del procedimento;

Parole chiave

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spese di esecuzione anticipo delle spese condanna al pagamento pecuniario procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento precetto esecutivo pagamento provvisorio

Disposizioni normative citate

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art. 46 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: MASULLO FRANCESCO nato a SALERNO il 16/06/1987 trasmessa dal TRIB.SEZ.DIST. di ISCHIA con ordinanza del 13/09/2023 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente EMILIA ANNA GIORDANO; Ritenuto che l'istanza di rimessione del procedimento di ricusazione proposta da Francesco Masullo, reiterata con la memoria del 20 novembre 2023 e successivi atti, è inammissibile perché proposta senza l'osservanza del termine previsto dall'art. 46 cod. proc. pen. e, comunque, per motivi manifestamente infondati, poiché le ragioni dedotte appaiono vaghe, generiche e non idonee a configurare l'esistenza di una situazione locale tale da turbare lo svolgimento del processo; che l'istante va condannato alle spese del procedimento;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'istanza e condanna l'istante al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso il 4 dicembre 2023 Il Presidente rel