Ordinanza — n. 49474/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CANFORA GIUSEPPE nato a NAPOLI il 20/07/1977 MARANTA ANGELO nato a NAPOLI il 12/08/1989 avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente EMILIA ANNA GIORDANO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso proposto da Maranta avverso la sentenza indicata in oggetto non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi della esistenza di vizi, anche relativi al trattamento punitivo, che i giudici di merito hanno esaminato e ritenuti non fondati; che il ricorso di Canfora prospetta enunciati in contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 49474/2023 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CANFORA GIUSEPPE nato a NAPOLI il 20/07/1977 MARANTA ANGELO nato a NAPOLI il 12/08/1989 avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente EMILIA ANNA GIORDANO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso proposto da Maranta avverso la sentenza indicata in oggetto non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi della esistenza di vizi, anche relativi al trattamento punitivo, che i giudici di merito hanno esaminato e ritenuti non fondati; che il ricorso di Canfora prospetta enunciati in contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CANFORA GIUSEPPE nato a NAPOLI il 20/07/1977 MARANTA ANGELO nato a NAPOLI il 12/08/1989 avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente EMILIA ANNA GIORDANO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso proposto da Maranta avverso la sentenza indicata in oggetto non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi della esistenza di vizi, anche relativi al trattamento punitivo, che i giudici di merito hanno esaminato e ritenuti non fondati; che il ricorso di Canfora prospetta enunciati in contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2023 Il Presi