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Ordinanza — n. 49467/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49467/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49467/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEQQAOUI M'HAMMED nato il 28/04/1960 avverso l'ordinanza del 28/06/2023 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di M'Hammed Deqqaoui - relative alla violazione dell'art. 666 cod. proc. pen. in punto di presunta assenza di novum rispetto a precedente istanza e di presupposti di inammissibilità dell'istanza - sono manifestamente infondate e aspecifiche.

Regesto Legislator

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art. 666 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 49467/2023 — snpen · Corte di Cassazione: A fronte di un'ordinanza quale quella impugnata, che con argomentazioni non manifestamente illogiche e coerenti col dato normativo e la giurisprudenza che lo interpreta, evidenzia come la difesa si sia limitata a richiamare una sentenza delle Sezioni Unite (n. 46387/2021) che, tuttavia, si è pronunciata su diverse questioni di diritto, mentre nulla ha aggiunto in relazione all'interpretazione e alla portata applicativa dell'art. 172, settimo comma, cod. pen.; come, pertanto, la richiesta, non contenendo alcuna nuova questione di diritto, appaia tesa a ottenere una mera rivalutazione di circostanze già valutate e disattese e sia pertanto mera reiterazione di pregressa richiesta.

Parole chiave

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revisione della sentenza penale reiterazione di reati penali impugnabilità della decisione di rinvio motivazione inadeguata delle censure costituzionali allegazioni insufficientemente motivate sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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art. 666 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEQQAOUI M'HAMMED nato il 28/04/1960 avverso l'ordinanza del 28/06/2023 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di M'Hammed Deqqaoui - relative alla violazione dell'art. 666 cod. proc. pen. in punto di presunta assenza di novum rispetto a precedente istanza e di presupposti di inammissibilità dell'istanza - sono manifestamente infondate e aspecifiche.

A fronte di un'ordinanza quale quella impugnata, che con argomentazioni non manifestamente illogiche e coerenti col dato normativo e la giurisprudenza che lo interpreta, evidenzia come la difesa si sia limitata a richiamare una sentenza delle Sezioni Unite (n. 46387/2021) che, tuttavia, si è pronunciata su diverse questioni di diritto, mentre nulla ha aggiunto in relazione all'interpretazione e alla portata applicativa dell'art. 172, settimo comma, cod. pen.; come, pertanto, la richiesta, non contenendo alcuna nuova questione di diritto, appaia tesa a ottenere una mera rivalutazione di circostanze già valutate e disattese e sia pertanto mera reiterazione di pregressa richiesta.

E ciò conformemente a Sez. U, n. 18288 del 21/01/2010, PG in proc. Beschi, Rv. 246651, secondo cui il mutamento di giurisprudenza, intervenuto con decisione delle Sezioni unite della Corte di cassazione, integrando un nuovo elemento di diritto, rende ammissibile la riproposizione, in sede esecutiva, della richiesta di applicazione dell'indulto in precedenza rigettata. In motivazione la Corte ha precisato che tale soluzione è imposta dalla necessità di garantire il rispetto dei diritti fondamentali della persona in linea con i principi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, il cui art. 7, come interpretato dalle Corti europee, include nel concetto di legalità sia il diritto di produzione legislativa che quello di derivazione giurisprudenziale.

Rilevato, pertanto, che il ricorso - che insiste sulla suddetta sentenza a composizione qualificata senza tuttavia spiegarne la portata innovativa, anche ai fini della legittimità costituzionale dell'art. 172, settimo comma, cod. pen., che si chiede di approfondire investendo la Corte costituzionale - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novemb