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Ordinanza — n. 49464/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49464/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49464/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABA GIANPAOLO GIUSEPPE nato a SASSARI il 06/11/1982 avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che la prima censura dedotta nel ricorso di Gianpaolo Giuseppe Saba, relativa alla violazione di legge per omessa rivalutazione della pericolosità sociale dell'imputato, è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non dedotta con l'appello.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 49464/2023 — snpen · Corte di Cassazione: di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che la prima censura dedotta nel ricorso di Gianpaolo Giuseppe Saba, relativa alla violazione di legge per omessa rivalutazione della pericolosità sociale dell'imputato, è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non dedotta con l'appello.

Parole chiave

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guida nonostante revoca della patente esame d'idoneità alla guida guida recidiva in stato di ebbrezza corsa di controllo abbandono del procedimento per infrazione stradale concessione per esercizio taxi

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Rilevato che le doglianze di cui al secondo motivo di ricorso, relativo alla violazione di legge per mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., sono costituite da mere doglianze in punto di fatto, peraltro generiche.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABA GIANPAOLO GIUSEPPE nato a SASSARI il 06/11/1982 avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che la prima censura dedotta nel ricorso di Gianpaolo Giuseppe Saba, relativa alla violazione di legge per omessa rivalutazione della pericolosità sociale dell'imputato, è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non dedotta con l'appello.

Rilevato che le doglianze di cui al secondo motivo di ricorso, relativo alla violazione di legge per mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., sono costituite da mere doglianze in punto di fatto, peraltro generiche. E ciò a fronte di un iter motivazionale non manifestamente illogico e giuridicamente corretto della sentenza della Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, in cui si evidenzia che il fatto di reato non può essere ritenuto né di particolare tenuità né non abituale, in considerazione della pervicacia manifestata dall'imputato nel recarsi presso gli uffici della Questura alla guida della propria autovettura, incurante del fatto che gli fosse stata revocata la patente; e che a ciò va aggiunta la sussistenza, nonché la gravità, di numerosi precedenti penali emergenti dal casellario giudiziale, due dei quali relativi alla violazione degli obblighi inerenti alla misura della sorveglianza speciale.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2023.