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Ordinanza — n. 49462/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49462/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49462/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HARCHA HICHAM nato il 20/03/1987 avverso l'ordinanza del 30/06/2023 del TRIBUNALE di AVEZZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di Hicham Harcha - nel quale il difensore si duole della violazione degli artt. 81 capoverso cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di tre sentenze irrevocabili, lamentando che sono stati trascurati gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso - perché costituite da mere doglianze in punto di fatto.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 49462/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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reiterazione di reati penali criminalità persistente infrazioni uniche e continuate proroga della carcerazione formazione di una pena complessiva ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HARCHA HICHAM nato il 20/03/1987 avverso l'ordinanza del 30/06/2023 del TRIBUNALE di AVEZZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di Hicham Harcha - nel quale il difensore si duole della violazione degli artt. 81 capoverso cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di tre sentenze irrevocabili, lamentando che sono stati trascurati gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso - perché costituite da mere doglianze in punto di fatto.

Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di Avezzano, quale giudice dell'esecuzione, nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia, con riguardo alla richiesta continuazione, che: - le condotte poste in essere dal condannato di cui alle sentenze nn.1, 2 e 3, pur concernendo reati della stessa specie (violazioni del d.P.R. 309/1990) risultano poste in essere in un arco temporale molto esteso (aprile 2016, gennaio 2018 e agisto 2019), il che induce a ritenere che non siano espressione di una preordinazione di fondo; - è improbabile che il condannato, al momento della commissione del primo reato (aprile 2016), avesse già programmato almeno nelle sue linee essenziali il compimento dei successivi delitti, avvenuti a distanza di considerevole tempo l'uno dall'altro; - dette condotte devono essere ritenute espressione di un programma di vita improntato all'illecito e non di unicità del disegno criminoso.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2