Ordinanza — n. 49458/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TESEO ANTONIO nato a BARI il 28/03/1981 avverso l'ordinanza del 25/05/2023 del GIP TRIBUNALE di BARI Vfa-to avviso alle fia-di-;-ì udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che il ricorso nell'interesse di Antonio Teseo è stato proposto avverso un provvedimento non impugnabile (ordinanza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Bari, quale giudice dell'esecuzione, ha ritenuto la competenza a decidere sulla concessione dei benefici penitenziari, previa scissione del cumulo, del Magistrato del Tribunale di sorveglianza competente, trasmettendo gli atti allo stesso). Ritenuto, quindi, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma degli artt. 591, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 49458/2023 — snpen · Corte di Cassazione: b) e 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017. Osservato che all'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TESEO ANTONIO nato a BARI il 28/03/1981 avverso l'ordinanza del 25/05/2023 del GIP TRIBUNALE di BARI Vfa-to avviso alle fia-di-;-ì udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che il ricorso nell'interesse di Antonio Teseo è stato proposto avverso un provvedimento non impugnabile (ordinanza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Bari, quale giudice dell'esecuzione, ha ritenuto la competenza a decidere sulla concessione dei benefici penitenziari, previa scissione del cumulo, del Magistrato del Tribunale di sorveglianza competente, trasmettendo gli atti allo stesso). Ritenuto, quindi, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma degli artt. 591, comma 1, lett.
b) e 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017. Osservato che all'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2023.