Ordinanza — n. 49454/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE GENNARO BIAGIO nato a CAPUA il 29/08/1967 avverso l'ordinanza del 23/06/2023 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di Biagio De Gennaro - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di cui a quattro sentenze irrevocabili, lamentando che sono stati trascurati gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso - perché costituite da mere doglianze in punto di fatto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 49454/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso — che ritorna sull'unicità del disegno criminoso e sugli elementi di collegamento anche temporale tra le condotte criminose - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di M'9'.\ • esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE GENNARO BIAGIO nato a CAPUA il 29/08/1967 avverso l'ordinanza del 23/06/2023 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di Biagio De Gennaro - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di cui a quattro sentenze irrevocabili, lamentando che sono stati trascurati gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso - perché costituite da mere doglianze in punto di fatto.
Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, quale giudice dell'esecuzione, nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia, con riguardo alla richiesta continuazione, che: - non sussistono elementi per il riconoscimento in executivis del vincolo della continuazione tra i reati di cui alle suddette sentenze; - sebbene le condotte giudicate con la sentenza sub 24 e sub 25 del certificato del casellario giudiziale siano state perpetrate in un arco temporale ristretto, che va dal 18 aprile 2017 al successivo 5 giugno, le stesse sono prive del requisito dell'omogeneità trattandosi di fattispecie incriminatrici poste a tutela di beni giuridici diversi (delitti contro il patrimonio e reati posti a tutela della salute pubblica e dell'ordine pubblico); - il reato giudicato con la sentenza sub 29 del medesimo certificato è stato commesso a circa un anno di distanza dai fatti giudicati con le sentenze sub 24 e sub 25 e a distanza di circa otto mesi dai fatti giudicati con la sentenza sub 26 ed è relativo a condotte lesive delle ragioni di pubblica sicurezza che hanno imposto l'adozione della misura di prevenzione ed è, dunque, posto a tutela di bene giuridico disomogeneo rispetto a quelli che vengono in rilievo con riferimento alle altre condotte criminose in esame; - quanto, infine, ai reati giudicati con le sentenze sub 25 e 26, essi afferiscono alla medesima tipologia, ma sono commessi a circa tre mesi di distanza l'uno dall'altro, i fatti giudicati con la prima sentenza risultano realizzati in concorso con altri soggetti in alcun modo coinvolti nella commissione dei reati giudicati con l'altra sentenza e con diverse modalità, essendosi peraltro limitata la difesa a fare leva solo sulla commissione in un arco temporale ravvicinato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso — che ritorna sull'unicità del disegno criminoso e sugli elementi di collegamento anche temporale tra le condotte criminose - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di M'9'.\ • esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1