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Ordinanza — n. 49448/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49448/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49448/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORLANDO FRANCESCO nato a TRAPANI il 22/06/1956 avverso l'ordinanza del 18/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte con il ricorso di Francesco Orlando - in cui ci si duole della mancanza di un'adeguata motivazione circa l'attualità della pericolosità sociale e la capacità di collegamenti del sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis I. 26 luglio 1975, n. 354 con l'esterno - non solo sono reiterative di profili di censura già sottoposti al vaglio del Tribunale di sorveglianza (si veda p. 2 del provvedimento impugnato, in cui si evidenzia la qualità di uomo d'onore di Orlando, l'intensità del suo rapporto di fiducia col capoclan Francesco Virga, il coinvolgimento diretto nelle principali vicende della consorteria e l'apporto prestato alla loro realizzazione, quindi lo spessore mafioso del suddetto), ma si risolvono in censure su vizi motivazionali in ricorso ammesso per sola violazione di legge.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 49448/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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minaccia attuale corrispondenza con il difensore fattore estraneo al servizio relazioni esterne verosimiglianza della persecuzione criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORLANDO FRANCESCO nato a TRAPANI il 22/06/1956 avverso l'ordinanza del 18/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte con il ricorso di Francesco Orlando - in cui ci si duole della mancanza di un'adeguata motivazione circa l'attualità della pericolosità sociale e la capacità di collegamenti del sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis I. 26 luglio 1975, n. 354 con l'esterno - non solo sono reiterative di profili di censura già sottoposti al vaglio del Tribunale di sorveglianza (si veda p. 2 del provvedimento impugnato, in cui si evidenzia la qualità di uomo d'onore di Orlando, l'intensità del suo rapporto di fiducia col capoclan Francesco Virga, il coinvolgimento diretto nelle principali vicende della consorteria e l'apporto prestato alla loro realizzazione, quindi lo spessore mafioso del suddetto), ma si risolvono in censure su vizi motivazionali in ricorso ammesso per sola violazione di legge.

Rilevato, pertanto, che l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2023.