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Ordinanza — n. 49445/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49445/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49445/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPO GIUSEPPE nato a PERITO il 11/12/1978 avverso l'ordinanza del 03/07/2023 del GIP TRIBUNALE di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di Giuseppe Capo - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione e della violazione di legge con riguardo al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di cui alle sentenze irrevocabili indicate in istanza, lamentando che sono stati trascurati gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso in particolare con riguardo ai fatti commessi negli anni 2009-2010, in rapporto con lo stesso clan camorristico - perché costituite da mere doglianze in punto di fatto, peraltro anche generiche.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 49445/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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attività criminosa criminalità persistente cooperazione giudiziaria in materia penale permesso di promuovere un procedimento penale impunità pericolo di reiterazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPO GIUSEPPE nato a PERITO il 11/12/1978 avverso l'ordinanza del 03/07/2023 del GIP TRIBUNALE di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di Giuseppe Capo - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione e della violazione di legge con riguardo al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di cui alle sentenze irrevocabili indicate in istanza, lamentando che sono stati trascurati gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso in particolare con riguardo ai fatti commessi negli anni 2009-2010, in rapporto con lo stesso clan camorristico - perché costituite da mere doglianze in punto di fatto, peraltro anche generiche.

Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal G.i.p. del Tribunale di Salerno nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia, con riguardo alla richiesta continuazione, che: - le sentenze di cui a detta richiesta, pur riferendosi ad alcuni reati omogenei (estorsioni tentate e consumate), riguardano poi delitti di natura diversa, lesivi di beni giuridici diversi (ordine pubblico, pubblica amministrazione, patrimonio e persona), commessi anche in differenti territori ed epoche diverse (muovendosi da fatti consumati nel 2009 per giungere fino al 2018, con permanenza dell'associazione fino al 2012); - tali discrasie oggettive rendono impossibile immaginare l'esistenza di un unico disegno criminoso per i fatti commessi dal 2009 al 2012; - certamente anche il profilo cronologico assume rilevanza quanto alla pretesa continuazione tra i delitti indicati e la tentata cessione accertata il 24.12.2018; - appare fuor d'opera teorizzare che Capo avesse già nel 2009, nel corso della sua partecipazione al sodalizio, programmato la consumazione di altra estorsione tentata alla vigilia di Natale del 2018 e, quindi, sei anni dopo la cessazione della permanenza del reato associativo; - la deliberazione generica iniziale deve escludersi anche alla luce della disomogeneità dei reati consumati, come emergente dalla lettura delle sentenze depositate, non deliberati nelle loro linee essenziali ma, piuttosto, programmati e immediatamente (ed estemporaneamente) eseguiti dal sodalizio non appena delineatasi la possibilità della loro esecuzione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 nove