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Ordinanza — n. 49437/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49437/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49437/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JAMAL NAIM nato il 18/02/1993 avverso l'ordinanza del 23/05/2023 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Jamail Naim - relative alla violazione degli artt. 168, terzo comma, 164, quarto comma, cod. pen., con le quali si rileva che il Giudice dell'esecuzione non avrebbe tenuto conto dell'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Bologna di revoca delle sospensioni condizionali di cui ai decreti penali del 18 settembre 2012 e del 15 gennaio 2014, divenuti esecutivi rispettivamente il 31 ottobre 2012 e 1'8 marzo 2014, e del fatto che a causa di detta revoca il condannato non risulterebbe aver mai fruito del beneficio in questione - sono manifestamente infondate, affermando un principio in contrasto col dato normativo e con l'interpretazione dello stesso da parte della giurisprudenza di legittimità e in particolare l'equiparazione della revoca della sospensione condizionale della pena alla mancata fruizione del beneficio, giustificativa della concessione dello stesso.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 49437/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Correttamente, invero, il G.i.p. del Tribunale di Bologna, rilevata la concessione della sospensione condizionale della pena con i decreti penali sub 1) e 2) del certificato del casellario giudiziale, ha revocato la terza concessione di detto beneficio di cui alla sentenza del 7/10/2020, irrevocabile il 22/01/2021, in relazione alla pena di anni due, mesi due ed euro 600,00 di multa. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale revoca di prestazioni sociali revoca dell'aiuto d'emergenza revisione delle prestazioni d'invalidità prescrizione della pena revoca della licenza condurre

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JAMAL NAIM nato il 18/02/1993 avverso l'ordinanza del 23/05/2023 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Jamail Naim - relative alla violazione degli artt. 168, terzo comma, 164, quarto comma, cod. pen., con le quali si rileva che il Giudice dell'esecuzione non avrebbe tenuto conto dell'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Bologna di revoca delle sospensioni condizionali di cui ai decreti penali del 18 settembre 2012 e del 15 gennaio 2014, divenuti esecutivi rispettivamente il 31 ottobre 2012 e 1'8 marzo 2014, e del fatto che a causa di detta revoca il condannato non risulterebbe aver mai fruito del beneficio in questione - sono manifestamente infondate, affermando un principio in contrasto col dato normativo e con l'interpretazione dello stesso da parte della giurisprudenza di legittimità e in particolare l'equiparazione della revoca della sospensione condizionale della pena alla mancata fruizione del beneficio, giustificativa della concessione dello stesso.

Correttamente, invero, il G.i.p. del Tribunale di Bologna, rilevata la concessione della sospensione condizionale della pena con i decreti penali sub 1) e 2) del certificato del casellario giudiziale, ha revocato la terza concessione di detto beneficio di cui alla sentenza del 7/10/2020, irrevocabile il 22/01/2021, in relazione alla pena di anni due, mesi due ed euro 600,00 di multa. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2023.