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Ordinanza — n. 49436/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49436/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49436/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORMOLA ANDREA nato a SASSARI il 07/08/1973 avverso l'ordinanza del 04/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARIatti—bWiso allé udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Andrea Formola ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Cagliari di rigetto del differimento dell'esecuzione della pena nella forma della detenzione domiciliare. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono, però, successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato, e quindi anche del condannato, di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 49436/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.

Parole chiave

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difetto formale di procedura esame delle censure formali procedura di rivendicazione nel pignoramento ritiro della querela penale azione di convalida del sequestro rispetto dei requisiti formali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORMOLA ANDREA nato a SASSARI il 07/08/1973 avverso l'ordinanza del 04/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARIatti—bWiso allé udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Andrea Formola ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Cagliari di rigetto del differimento dell'esecuzione della pena nella forma della detenzione domiciliare. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono, però, successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato, e quindi anche del condannato, di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.;

Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2023.