Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 49434/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49434/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49434/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROISI GEROIVANO nato a AGRIGENTO il 26/03/1985 avverso l'ordinanza del 02/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Geroivano Troisi - nel quale il difensore si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione, per omessa valutazione delle reali acquisizioni istruttorie e in particolare della relazione Uepe e degli allegati, nonché delle dichiarazioni del ricorrente al dirigente di detto ufficio (e della documentazione circa l'impossibilità di presentazione in data 28/4/2023 e attestante l'attività lavorativa svolta dal suddetto), in relazione al mancato riconoscimento della misura alternativa di cui all'art. 47 I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) - oltre a non essere consentite, risolvendosi in doglianze di fatto, sono manifestamente infondate e aspecifiche.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 49434/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
assistenza e previdenza sociale assistenza riabilitativa congedo per motivi sociali disponibilità al collocamento lavoro a titolo di prova provvedimento professionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROISI GEROIVANO nato a AGRIGENTO il 26/03/1985 avverso l'ordinanza del 02/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Geroivano Troisi - nel quale il difensore si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione, per omessa valutazione delle reali acquisizioni istruttorie e in particolare della relazione Uepe e degli allegati, nonché delle dichiarazioni del ricorrente al dirigente di detto ufficio (e della documentazione circa l'impossibilità di presentazione in data 28/4/2023 e attestante l'attività lavorativa svolta dal suddetto), in relazione al mancato riconoscimento della misura alternativa di cui all'art. 47 I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) - oltre a non essere consentite, risolvendosi in doglianze di fatto, sono manifestamente infondate e aspecifiche.

Invero, il Tribunale di sorveglianza nel disporre la detenzione domiciliare e nel rigettare la richiesta circa la più ampia misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, fa riferimento ai gravi fatti delittuosi commessi dal medesimo e ai suoi precedenti giudiziari e di polizia anche recenti, all'assenza di un'attività lavorativa riscontrata dai Carabinieri e infine alla dimostrata mancata volontà di collaborazione del soggetto che, nonostante i reiterati inviti non ha mai preso contatti con l'Uepe, alla conseguente carenza di informazioni sulle condizioni socio economiche del medesimo e su un'eventuale revisione critica circa i fatti delittuosi commessi.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2023