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Ordinanza — n. 49432/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49432/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49432/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza emessa in data 09 maggio 2023 il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da Constantin Dragos Mazare contro l'ordinanza con cui il magistrato di sorveglianza di Brescia, in data 08 marzo 2023, ha respinto la richiesta di liberazione anticipata proposta in relazione ai semestri specificamente indicati. Il Tribunale ha ribadito, come già affermato dal magistrato di sorveglianza, che l'istante ha commesso gravi delitti o ha tenuto condotte negative durante il regime di semilibertà e durante quello di affidamento in prova, tanto da subire la revoca dell'affidamento stesso, così non dando prova di partecipazione all'opera di rieducazione. Peraltro, il reclamo non contiene alcuna specifica censura al provvedimento del magistrato di sorveglianza, limitandosi l'istante a descrivereA suo mutamento dello stile di vita e la sua opportunità di recarsi a lavorare in Irlanda, e per tale motivo è stato dichiarato inammissibile.

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 49432/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Constantin Dragos Mazare, con atto depositato personalmente presso la Direzione della Casa Circondariale di Bergamo, in cui afferma l'erroneità del provvedimento, non essendosi egli trovato in Italia negli anni in cui avrebbe commesso le violazioni contestategli. In tale atto non risulta mai nominato alcun difensore, e non risulta essere stato presentato alcun ricorso a firma di un legale 3. Il ricorso deve essere trattato nelle forme "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.proc.pen. - come modificato dalla legge n.103/2017 — trattandosi di impugnazione inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente.

Parole chiave

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messa in libertà provvisoria restituzione in pristino procedura di rivendicazione nel pignoramento ritiro della querela penale diritti del detenuto azione di convalida del sequestro

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
Questi, infatti, ha proposto il ricorso personalmente e senza l'assistenza di un difensore, dopo l'entrata in vigore della novella citata e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen.
art. 616 cod.proc.pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZARE CONSTANTIN DRAGOS nato il 24/03/1978 avverso l'ordinanza del 09/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIA1--ct'a-ro—avvts , udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 09 maggio 2023 il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da Constantin Dragos Mazare contro l'ordinanza con cui il magistrato di sorveglianza di Brescia, in data 08 marzo 2023, ha respinto la richiesta di liberazione anticipata proposta in relazione ai semestri specificamente indicati. Il Tribunale ha ribadito, come già affermato dal magistrato di sorveglianza, che l'istante ha commesso gravi delitti o ha tenuto condotte negative durante il regime di semilibertà e durante quello di affidamento in prova, tanto da subire la revoca dell'affidamento stesso, così non dando prova di partecipazione all'opera di rieducazione. Peraltro, il reclamo non contiene alcuna specifica censura al provvedimento del magistrato di sorveglianza, limitandosi l'istante a descrivereA suo mutamento dello stile di vita e la sua opportunità di recarsi a lavorare in Irlanda, e per tale motivo è stato dichiarato inammissibile.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Constantin Dragos Mazare, con atto depositato personalmente presso la Direzione della Casa Circondariale di Bergamo, in cui afferma l'erroneità del provvedimento, non essendosi egli trovato in Italia negli anni in cui avrebbe commesso le violazioni contestategli. In tale atto non risulta mai nominato alcun difensore, e non risulta essere stato presentato alcun ricorso a firma di un legale 3. Il ricorso deve essere trattato nelle forme "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.proc.pen. - come modificato dalla legge n.103/2017 — trattandosi di impugnazione inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente.

Questi, infatti, ha proposto il ricorso personalmente e senza l'assistenza di un difensore, dopo l'entrata in vigore della novella citata e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen. Il testo della norma conseguente alla novella legislativa è chiaro, e la relativa interpretazione è stata stabilita dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010, secondo cui «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione». r 4.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 novembre 2023 Il Consigliere e