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Ordinanza — n. 49427/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49427/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49427/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUARTO PIERLUIGI nato a TARANTO il 22/02/1960 avverso l'ordinanza del 14/06/2023 del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di Pierluigi Quarto - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione e della violazione di legge con riguardo al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di cui a due sentenze irrevocabili, lamentando che sono stati trascurati gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso - perché costituite da mere doglianze in punto di fatto.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 49427/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso - che ritorna sull'unicità del disegno criminoso anche per la presenza della Palumbo, moglie di Quarto, nelle compagini associative, pur rispondendo solo della seconda, nonché per la figura di Capozza, imputato e condannato per gli stessi reati di Quarto - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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doppia punibilità reiterazione di reati penali concorso materiale di reati reato continuato individualizzazione della commisurazione penale altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUARTO PIERLUIGI nato a TARANTO il 22/02/1960 avverso l'ordinanza del 14/06/2023 del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di Pierluigi Quarto - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione e della violazione di legge con riguardo al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di cui a due sentenze irrevocabili, lamentando che sono stati trascurati gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso - perché costituite da mere doglianze in punto di fatto.

Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di Taranto, quale giudice dell'esecuzione, nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia, con riguardo alla richiesta continuazione, che: - non sussistono elementi per il riconoscimento in executivis del vincolo della continuazione tra la prima associazione per delinquere e i reati fine della stessa, da un lato, e la seconda associazione per delinquere e i reati fine della stessa, dall'altro; - le prime azioni, di cui alla prima sentenza, risalgono al finire del 2015 e all'inizio del 2016, mentre la seconda associazione risulta essere stata posta in essere in epoca prossima al luglio 2018 mentre i reati ulteriori in epoca antecedente al maggio 2022; - le compagini associative sono del tutto diverse, a riprova dell'insussistenza di un unico disegno criminoso sottostante; - nessuna continuità nell'attività criminosa può quindi essere ravvisata nel caso in esame; - l'unicità del disegno criminoso non deve essere confusa con il generico proposito di commettere reati derivante da una scelta di vita deviante, quale sembra ravvisabile nel caso in esame.

Rilevato, pertanto, che il ricorso - che ritorna sull'unicità del disegno criminoso anche per la presenza della Palumbo, moglie di Quarto, nelle compagini associative, pur rispondendo solo della seconda, nonché per la figura di Capozza, imputato e condannato per gli stessi reati di Quarto - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novemb