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Ordinanza — n. 49424/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49424/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49424/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza emessa in data 10 maggio 2023 il Tribunale di Bari, confermando la sentenza emessa dal giudice di pace di Altamura in data 14 settembre 2022, ha condannato Besmir Bregu per la violazione dell'art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998 commesso in data prossima al 28 novembre 2019, per essersi trattenuto in Italia senza autorizzazione. Il Tribunale ha ritenuto provato il fatto, non negato dallo stesso imputato, e ha dichiarato irrilevante il suo asserito radicamento nel territorio, essendo stata accertata la mancanza del permesso di soggiorno, scaduto nel 2017 e mai rinnovato, probabilmente anche a causa della condanna penale da lui riportata per l'illecita detenzione di un'arma da fuoco. Ha altresì respinto la richiesta di concessione dell'istituto della improcedibilità per la particolare tenuità del fatto, per essere stato commesso un fatto grave, avendo l'imputato violato una norma posta a tutela della sicurezza nazionale, e per avere egli commesso l'ulteriore reato della illecita detenzione di un'arma.

Regesto Legislator

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art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998, art. 34 d.lgs. n. 274/2000, art. 131-bis cod.pen; Ordinanza — n. 49424/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per la sua manifesta infondatezza. Il Tribunale ha adeguatamente risposto alla doglianza, riprodotta nel motivo di ricorso, ritenendo che il reato commesso non possa essere ritenuto «di particolare tenuità», trattandosi di una condotta che ha messo in pericolo la sicurezza dello Stato, tale essendo il bene tutelato dalla norma, e di una condotta tenuta per un lungo tempo e perciò pericolosa, essendo l'imputato privo del permesso di soggiorno già dal 2017, nonché tenuta da un soggetto pregiudicato per un reato di allarmante gravità, quale la illecita detenzione di un'arma da fuoco.

Parole chiave

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permessi di dimora soggiorno illegale immigrazione clandestina porto abusivo di armi violazione del divieto d'entrata residente straniero

Disposizioni normative citate

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art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998
Con sentenza emessa in data 10 maggio 2023 il Tribunale di Bari, confermando la sentenza emessa dal giudice di pace di Altamura in data 14 settembre 2022, ha condannato Besmir Bregu per la violazione dell'art. 10-bis d.lgs.
art. 34 d.lgs. n. 274/2000
Angelo Dibenedetto, articolando un unico motivo con il quale deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'applicazione dell'art. 34 d.lgs. n. 274/2000.
art. 131-bis cod.pen
La giurisprudenza di legittimità, formatasi anche in relazione all'analogo istituto disciplinato dall'art. 131-bis cod.pen., ha infatti stabilito che «Ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BREGU BESMIR nato il 12/04/1986 avverso la sentenza del 10/05/2023 del TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 10 maggio 2023 il Tribunale di Bari, confermando la sentenza emessa dal giudice di pace di Altamura in data 14 settembre 2022, ha condannato Besmir Bregu per la violazione dell'art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998 commesso in data prossima al 28 novembre 2019, per essersi trattenuto in Italia senza autorizzazione. Il Tribunale ha ritenuto provato il fatto, non negato dallo stesso imputato, e ha dichiarato irrilevante il suo asserito radicamento nel territorio, essendo stata accertata la mancanza del permesso di soggiorno, scaduto nel 2017 e mai rinnovato, probabilmente anche a causa della condanna penale da lui riportata per l'illecita detenzione di un'arma da fuoco. Ha altresì respinto la richiesta di concessione dell'istituto della improcedibilità per la particolare tenuità del fatto, per essere stato commesso un fatto grave, avendo l'imputato violato una norma posta a tutela della sicurezza nazionale, e per avere egli commesso l'ulteriore reato della illecita detenzione di un'arma.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso Besnnir Bregu, per mezzo del suo difensore avv. Angelo Dibenedetto, articolando un unico motivo con il quale deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'applicazione dell'art. 34 d.lgs. n. 274/2000. Il Tribunale ha respinto la richiesta di riconoscere la particolare tenuità del fatto con una motivazione illogica e contraddittoria, facendo riferimento al bene tutelato dalla norma e non all'entità del danno o del pericolo causati dalla violazione, e omettendo anche di valutare l'occasionalità del fatto, il grado di colpevolezza dell'imputato, il pregiudizio per le sue esigenze personali e familiari derivante dalla condanna. La sua condotta era stata minimamente lesiva dell'interesse tutelato dalla norma, egli non ha commesso reati se non un fatto precedente, risalente nel tempo, ed è perfettamente inserito nella società.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per la sua manifesta infondatezza. Il Tribunale ha adeguatamente risposto alla doglianza, riprodotta nel motivo di ricorso, ritenendo che il reato commesso non possa essere ritenuto «di particolare tenuità», trattandosi di una condotta che ha messo in pericolo la sicurezza dello Stato, tale essendo il bene tutelato dalla norma, e di una condotta tenuta per un lungo tempo e perciò pericolosa, essendo l'imputato privo del permesso di soggiorno già dal 2017, nonché tenuta da un soggetto pregiudicato per un reato di allarmante gravità, quale la illecita detenzione di un'arma da fuoco.

Con tale motivazione, benché sintetica, il Tribunale ha quindi valutato il fatto oggettivamente pericoloso nonché grave quanto alle modalità di consumazione e alla sua lunga protrazione nel tempo, e ha ritenuto elevato il grado di colpevolezza dell'imputato, tenuto conto anche della pericolosità a lui attribuibile per la precedente condanna riportata. La motivazione della sentenza impugnata è quindi logica, completa e non contraddittoria, nonché conforme ai principi di questa Corte. La giurisprudenza di legittimità, formatasi anche in relazione all'analogo istituto disciplinato dall'art. 131-bis cod.pen., ha infatti stabilito che «Ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131- bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti» (Sez. 7, ord. n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044).

Al contrario, nessun rilievo viene attribuito, dalla legge, al grado di inserimento dell'imputato nel tessuto sociale, e quindi correttamente il Tribunale non ha tenuto conto di tale elemento.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, nonché in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità».

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 novembre 202