Italian court dismisses appeal on probation as factual issues were not raised in prior rehabilitation request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Massimiliano Buonocore inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The lower court had already rejected the rehabilitation request because the applicant failed to prove the impossibility of fulfilling civil obligations, and the court noted that civil rights had likely expired. The appellate court upheld this decision, ruling that the new arguments regarding civil liability and prescription were merely factual matters not properly raised in the initial procedural stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 678, Art. 666 comma 2 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against probation decisions are inadmissible if the grounds concern undisputed facts or issues not raised in the prior rehabilitation request, requiring strict adherence to procedural timelines and the principle of non-repetition of arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUONOCORE MASSIMILIANO nato a NAPOLI il 07/09/1966 avverso il decreto del 13/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Massimiliano Buonocore - nel quale il difensore si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione, osservando che l'inadempimento delle obbligazioni civili rileva salvo che si dimostri l'impossibilità di adempimento e che comunque sarebbero prescritti i diritti del fallimento e delle parti civili, essendo trascorsi oltre cinque anni dalla sentenza di patteggiannento - sono inammissibili in quanto questioni di fatto neppure dedotte con l'istanza di riabilitazione.
A fronte, invero, di un provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Milano che correttamente, ai sensi degli artt. 678 e 666, comma 2, cod. proc. pen., preso atto della mancanza della documentazione richiesta quale prova dell'avvenuto risarcimento del danno (titolo 4), dichiara inammissibile per manifesta infondatezza l'istanza di riabilitazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2023.