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Ordinanza — n. 49418/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49418/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49418/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAHMOUNI ABDELLAH nato il 16/04/1992 avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nell'unico motivo di impugnazione di Abdellah Dahmouni - nel quale ci si duole del vizio di motivazione della sentenza impugnata per il mancato riconoscimento dell'esimente dello stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen. - avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, con cui è stata confermata la condanna del Tribunale di Milano in data 26/05/2022 in ordine al reato di cui all'art. 13, comma 13, d.

Regesto Legislator

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art. 54 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 49418/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 54 cod. pen. - avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, con cui è stata confermata la condanna del Tribunale di Milano in data 26/05/2022 in ordine al reato di cui all'art. 13, comma 13, d.

Parole chiave

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permesso di dimora scaduto inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan indegnità del diritto d'asilo riesame dell'asilo allontanamento malgrado rischio di persecuzione domanda d'asilo di cittadino etiope

Disposizioni normative citate

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art. 54 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAHMOUNI ABDELLAH nato il 16/04/1992 avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nell'unico motivo di impugnazione di Abdellah Dahmouni - nel quale ci si duole del vizio di motivazione della sentenza impugnata per il mancato riconoscimento dell'esimente dello stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen. - avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, con cui è stata confermata la condanna del Tribunale di Milano in data 26/05/2022 in ordine al reato di cui all'art. 13, comma 13, d.

Igs. 25 luglio 1998, n. 286, sono inammissibili in quanto sono in fatto e reiterative di profili di censura già oggetto di vaglio da parte della sentenza impugnata. Invero, in essa si evidenzia che: - l'età adulta (30 anni) e la piena capacità lavorativa del ricorrente non consentono di attribuire alcuna efficacia scriminante allo stato di indigenza nel paese d'origine, dedotto ma in alcun modo documentato; - del pari irrilevante deve ritenersi la negligenza allegata a sostegno del mancato rinnovo del permesso di soggiorno; - stante l'assenza di una situazione di attuale e inevitabile pericolo idonea ad escludere la rilevanza penale della condotta delittuosa realizzata da Abdellah Dahmouni l'affermazione di responsabilità deve essere confermata.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2023.