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Ordinanza — n. 49412/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49412/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49412/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMPICHINI FERDINANDO nato a MACERATA il 10/02/1961 avverso l'ordinanza del 06/06/2023 del TRIBUNALE di MACERATA(dito avviso alle udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che il ricorso nell'interesse di Ferdinando Rampichini è stato proposto oltre il termine di quindici giorni di cui all'art. 585, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 49412/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 585, comma 1, lett.

Parole chiave

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deposito tardivo ritardo ingiustificato opposizione tardiva tardivo pagamento delle spese inosservanza del termine termini di ricorso
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMPICHINI FERDINANDO nato a MACERATA il 10/02/1961 avverso l'ordinanza del 06/06/2023 del TRIBUNALE di MACERATA(dito avviso alle udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che il ricorso nell'interesse di Ferdinando Rampichini è stato proposto oltre il termine di quindici giorni di cui all'art. 585, comma 1, lett.

a) e comma 2, lett. a) (è stato, invero, depositato presso il Tribunale di Macerata il 18 luglio 2023, mentre l'ordinanza impugnata risulta essere stata notificata il 7 giugno 2023). Ritenuto, quindi, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma degli artt. 591, comma 1, lett.

c) e 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017. Osservato che all'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2023.