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Ordinanza — n. 49403/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49403/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49403/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENNUNI PATRICK nato a ROMA il 22/10/2002 avverso la sentenza del 09/06/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ROMAtoavVI-So alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; • Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Patrick Mennuni.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 49403/2023 — snpen · Corte di Cassazione: In base all'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della citata legge n. 103 del 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Parole chiave

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motivi di revisione motivi di rigore impugnabilità della decisione di rinvio motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivo insorto dopo la fuga ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Patrick Mennuni.
art. 129 cod. proc. pen
Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il proprio difensore, deducendo violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENNUNI PATRICK nato a ROMA il 22/10/2002 avverso la sentenza del 09/06/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ROMAtoavVI-So alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; • Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Patrick Mennuni.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il proprio difensore, deducendo violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, per il mancato approfondimento di eventuali estremi per una declaratoria di proscioglimento ai sensi del suddetto articolo.

3. In base all'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della citata legge n. 103 del 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

4. Dall'analisi della suddetta norma appare pertanto chiaro che la rilevanza dell'intervento riformatore è consistita nell'esclusione dal novero dei casi di ricorso per cassazione del difetto di motivazione del giudice sull'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., non essendo tale motivo, a seguito delle sopra indicate modifiche normative, più denunciabile come motivo di ricorso di legittimità.

5. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso del ricorso de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2023