Ordinanza — n. 49400/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza emessa in data 03 giugno 2023 il Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta presentata da Rossano Prati di annullamento dell'ordine di esecuzione della sentenza emessa dal Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Palestrina, in data 27 novembre 2012 per l'asserita nullità della stessa. Il Tribunale ha ritenuto non sussistere alcuna violazione dei diritti difensivi dell'imputato, e quindi alcuna nullità del titolo esecutivo, perché egli risultava essere stato assistito dal difensore di fiducia da lui stesso nominato, sostituito solo all'ultima udienza da un difensore nominato d'ufficio ai sensi dell'art. 97, quarto comma, cod.proc.pen., stante l'assenza ingiustificata di questi.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 670 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 49400/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il Tribunale ha ritenuto non sussistere alcuna violazione dei diritti difensivi dell'imputato, e quindi alcuna nullità del titolo esecutivo, perché egli risultava essere stato assistito dal difensore di fiducia da lui stesso nominato, sostituito solo all'ultima udienza da un difensore nominato d'ufficio ai sensi dell'art. 97, quarto comma, cod.proc.pen., stante l'assenza ingiustificata di questi.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRATI ROSSANO (CUI 00S9QW0) nato a ROMA il 26/10/1973 avverso l'ordinanza del 03/06/2023 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza emessa in data 03 giugno 2023 il Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta presentata da Rossano Prati di annullamento dell'ordine di esecuzione della sentenza emessa dal Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Palestrina, in data 27 novembre 2012 per l'asserita nullità della stessa. Il Tribunale ha ritenuto non sussistere alcuna violazione dei diritti difensivi dell'imputato, e quindi alcuna nullità del titolo esecutivo, perché egli risultava essere stato assistito dal difensore di fiducia da lui stesso nominato, sostituito solo all'ultima udienza da un difensore nominato d'ufficio ai sensi dell'art. 97, quarto comma, cod.proc.pen., stante l'assenza ingiustificata di questi.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso Rossano Prati, per mezzo del suo difensore avv. Andrea Palmiero, articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione dell'art. 606, primo comma, lett.
c) ed e), cod.proc.pen., in relazione all'art. 178, primo comma, lett. c), cod.proc.pen. Egli aveva nominato, nel procedimento in questione, l'avv. Leonida Carnevale quale difensore di fiducia, ma all'udienza del 27/11/2012 egli era stato difeso da un difensore di ufficio, circostanza che aveva poi impedito di appellare la sentenza. Il Tribunale ha erroneamente escluso che la mancata partecipazione al processo del difensore di fiducia abbia costituito una violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod.proc.pen., da cui deriva la nullità assoluta della sentenza, rilevabile in ogni stato e grado, perché in realtà, nel corso dell'intero procedimento egli era stato assistito da un difensore d'ufficio e non dal difensore di fiducia da lui nominato, anche perché tale nomina, effettuata presso il carcere, probabilmente non era stata comunicata alla Sezione distaccata di Palestrina, bensì al Tribunale di Tivoli.
3. Il ricorso è inammissibile. La sentenza Sez. U. n. 15498 del 26/11/2020 (dep. 2021), Lovric, Rv. 280931, ha chiarito, ribadendo un indirizzo giurisprudenziale già da tempo maggioritario, che in sede di incidente di esecuzione non può attribuirsi rilievo a nullità endoprocedimentali che avrebbero dovuto essere fatte valere nel corso del giudizio di cognizione. Con tale strumento non è consentito far valere forme di patologia degli atti processuali, comprese le nullità attinenti alla irregolare costituzione del rapporto processuale, verificatesi prima della formazione del giudicato: «in difetto della deduzione con l'impugnazione, i vizi, pur sussistenti, restano sanati dall'irrevocabilità della decisione». Anche la sentenza Sez. U. n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598, pur stabilendo che «L'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett.
c) e 179, comma primo cod.proc.pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod.proc.pen.», nella motivazione ha ribadito che anche il vizio insanabile «trova il suo limite preclusivo nel perfezionarsi del giudicato». Pertanto, anche qualora si fosse verificata la nullità assoluta lamentata dal ricorrente, la cui sussistenza è stata peraltro negata dal giudice dell'esecuzione, essa non può essere fatta valere con l'incidente di esecuzione promosso ai sensi dell'art. 670 cod.proc.pen. Deve poi aggiungersi che una identica richiesta è stata in precedenza proposta dal ricorrente al Tribunale di Tivoli, quale giudice dell'esecuzione, che l'ha respinta con ordinanza emessa in data 03 dicembre 2019, ritenendola infondata stante l'insussistenza della nullità eccepita.
4. Per i motivi sopra esposti il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 novembre 2023