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Ordinanza — n. 49390/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49390/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49390/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI CLELIA nato a SPOLETO il 02/07/1962 avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Clelia Spinelli - nel quale il difensore lamenta violazione di legge con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e comunque alla determinazione della pena, nonché vizio di motivazione - sono manifestamente infondate, oltre che non consentite in sede di legittimità, risolvendosi in doglianze in punto di fatto, peraltro generiche.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 49390/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI CLELIA nato a SPOLETO il 02/07/1962 avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Clelia Spinelli - nel quale il difensore lamenta violazione di legge con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e comunque alla determinazione della pena, nonché vizio di motivazione - sono manifestamente infondate, oltre che non consentite in sede di legittimità, risolvendosi in doglianze in punto di fatto, peraltro generiche.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali allegazioni di persecuzione contraddittorie reato speciale revoca della sospensione condizionale condizioni della detenzione preventiva circostanze particolari

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI CLELIA nato a SPOLETO il 02/07/1962 avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Clelia Spinelli - nel quale il difensore lamenta violazione di legge con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e comunque alla determinazione della pena, nonché vizio di motivazione - sono manifestamente infondate, oltre che non consentite in sede di legittimità, risolvendosi in doglianze in punto di fatto, peraltro generiche.

E ciò a fronte della motivazione della sentenza impugnata, scevra da vizi logici e giuridici, che, nell'evidenziare come nel caso di specie vi sia stata un'erronea determinazione della pena (individuata nel minimo edittale della contravvenzione di cui al primo comma dell'art. 75 d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, pur ricorrendo l'ipotesi delittuosa di cui al secondo comma dello stesso articolo), esclude la sussistenza di evidenze capaci di contenere il trattamento sanzionatorio mercé l'applicazione delle circostanze attenuati generiche. Rilevato, pertanto, che il ricorso - nel quale, pur dandosi atto dei precedenti penali della Spinelli, ci si duole del mancato approfondimento delle condizioni personali e sociali dell'imputata, senza neppure specificarle - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2023.