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Ordinanza — n. 49383/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to failure to file within fifteen days for contextually motivated judgments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49383/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was filed fifteen days after the judgment's reading, exceeding the statutory deadline. Puglisi Matteo argued for a review of his criminal responsibility, but the court noted the contested judgment was contextually motivated and read on March 1, 2023. Consequently, the court ruled that the delay constituted a procedural defect leading to the loss of the right to appeal.

Regesto Legislator

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Art. 585, comma 1, lett. a), e comma 2, lett. b), cod. proc. pen.; Appeals against contextually motivated judgments must be lodged within fifteen days of the judgment's reading; failure to comply results in the loss of the right to appeal.

Parole chiave

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contextually motivated judgment fifteen day appeal period loss of right to appeal procedural inadmissibility criminal procedure code diritto dello sport calciatore professionista atti impugnabili

Disposizioni normative citate

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Art. 585, comma 1, lett. a), e comma 2, lett. b), cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUGLISI MATTE° nato a CATANIA il 22/10/1994 avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA_ _ idato avviso alle pariTh udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; Rilevato che Puglisi Matteo, condannato per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen e 6, comma 6, I. n. 401/1989 alla pena ritenuta di giustizia, articolando un unico motivo di ricorso, deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge con riguardo alla ritenuta penale responsabilità; Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto proposto senza l'osservanza del termine per impugnare stabilito dalla legge, siccome la sentenza impugnata è caratterizzata da motivazione contestuale, depositata e letta all'udienza del 1° marzo 2023, mentre il ricorso è stato depositato il 22 marzo 2023, quindi oltre i quindici giorni previsti, a pena di decadenza, dall'art. 585, comma 1, lett. a), e comma 2, lett. b), cod. proc. pen.;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Pre idente