Ordinanza — n. 49381/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA PORTA MASSIMO nato a SALERNO il 12/01/1968 avverso l'ordinanza del 20/07/2023 del TRIB. LIBERTA' di SALERNO i dato avviso alle parti;1 udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; Rilevato che La Porta Massimo, indagato per reati di cui al d.lgs. n. 74 del 2000, all'atto del ricorso sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, articolando due motivi, deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione sia con riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari (primo motivo), sia in riferimento alla proporzionalità e adeguatezza della misura applicata;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 49381/2023 — snpen · Corte di Cassazione: LIBERTA' di SALERNO i dato avviso alle parti;1 udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; Rilevato che La Porta Massimo, indagato per reati di cui al d.lgs. n. 74 del 2000, all'atto del ricorso sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, articolando due motivi, deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione sia con riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari (primo motivo), sia in riferimento alla proporzionalità e adeguatezza della misura applicata;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA PORTA MASSIMO nato a SALERNO il 12/01/1968 avverso l'ordinanza del 20/07/2023 del TRIB. LIBERTA' di SALERNO i dato avviso alle parti;1 udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO; Rilevato che La Porta Massimo, indagato per reati di cui al d.lgs. n. 74 del 2000, all'atto del ricorso sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, articolando due motivi, deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione sia con riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari (primo motivo), sia in riferimento alla proporzionalità e adeguatezza della misura applicata;
Considerato che in data 31.07.2023 è intervenuta rinuncia al motivo per cessazione della materia del contendere, in ragione della sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di dimora nel Comune di residenza, disposta con ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Vallo della Lucania il 29 luglio 2023; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, e che, in ragione di questa causa di inammissibilità, non imputabile alla parte, non deve essere disposta condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di somme a favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Pre idente